Cass. pen. n. 2725 del 14 marzo 1996

Testo massima n. 1


Il reato di falsità ideologica in atto pubblico è configurabile anche con riguardo ad un atto dispositivo legittimato da determinate condizioni, qualora queste ultime vengano falsamente attestate. Né rileva che il presupposto del documento possa essere altrimenti provato; invero l'art. 479 c.p. non postula che l'atto debba costituire prova esclusiva e non superabile del fatto attestato e neppure che la finalità in questione sia quella primaria ed unica dell'atto stesso.

Testo massima n. 2


Nell'ambito del procedimento di cui all'art. 444 c.p.p. non rientra nel potere-dovere del giudice verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto o vagliare la congruità della misura della pena richiesta dalle parti alla stregua dell'ipotizzata continuazione con fatti-reato esterni al procedimento, ove la prospettazione in tal senso sia rimasta estranea ai termini del patteggiamento e non possa comunque attribuirsi alla volontà dell'imputato, come definitivamente espressa in quella sede.

Normativa correlata