Cass. pen. n. 8957 del 1 marzo 2007

Testo massima n. 1


La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, implica il riferimento alla regola di giudizio dell'assenza delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sicché deve trovare fondamento in elementi tali da dimostrare che l'interessato deve essere prosciolto per la ricorrenza di una delle cause che danno luogo all'immediata declaratoria di non punibilità. (La Corte ha precisato che, in ragione di un'inconciliabilità logica con le caratteristiche dell'accertamento nell'applicazione di pena concordata, nella nozione di prove nuove non possono essere ricomprese le prove «non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente», che invece rilevano per la revisione delle ordinarie sentenze di condanna). (Mass. redaz.).

Normativa correlata