14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5935 del 13 febbraio 2002
Testo massima n. 1
La revoca della sospensione condizionale per effetto di una successiva sentenza di applicazione della pena su richiesta è da escludere non solo quando ricorra l’ipotesi di cui all’art. 168, comma primo, n. 1, c.p. [ fatto commesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza con la quale il beneficio era stato concesso ], ma anche quando ricorra l’ipotesi di cui al n. 2 dello stesso art. 168, comma primo [ fatto commesso anteriormente, per il quale sia stata inflitta una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall’art. 163 c.p. ], atteso che anche detta seconda ipotesi, al pari della prima, presuppone che la nuova sentenza contenga l’accertamento dell’avvenuta commissione d un delitto; accertamento da riguardarsi come estraneo alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
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