14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 38854 del 30 ottobre 2001
Testo massima n. 1
In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora sussistano indicazioni non univoche circa la qualificazione giuridica dei fatti oggetto dell’accordo fra le parti, il giudice è tenuto a fornire sul punto una espressa motivazione e, nel caso ciò non avvenga e l’imputato formuli espressa doglianza, la sentenza dev’essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice a quo perché metta le parti in condizione di formulare una nuova eventuale proposta di applicazione della pena. [ Nell’affermare tale principio la Corte ha osservato che la difesa aveva prospettato al giudice, in alternativa alla qualificazione giuridica del fatto posta a fondamento dell’accordo, e cioè il reato previsto dall’art. 609 octies c.p., la diversa ipotesi di reato prevista dall’art. 609 bis c.p. o quella prevista dall’art. 317 c.p., e che le differenze anche in punto di pena fra i diversi reati avrebbero imposto al giudice di specificamente motivare circa le ragioni della soluzione adottata in sentenza ]
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