Cass. pen. n. 4940 del 1 dicembre 1995
Testo massima n. 1
In tema di revoca di benefici conseguente a sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta esecutiva, la pena alla quale occorre fare riferimento, onde verificare se la stessa sia quantitativamente tale da dar luogo al provvedimento di revoca, è quella concretamente determinata anche per effetto della diminuzione prevista per il rito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice dell'esecuzione il quale, a fronte di richiesta di revoca dell'indulto di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990, n. 394, basata su una sopravvenuta sentenza di applicazione della pena, ex art. 444 c.p.p., nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione, aveva respinto la detta richiesta, atteso che l'art. 4 del citato D.P.R. n. 394/1990 pone come condizione per la revoca del beneficio una condanna a pena detentiva non inferiore a due anni).