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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11209 del 22 marzo 2012

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 11209 del 22 marzo 2012

Testo massima n. 1

In tema di patteggiamento, il consenso prestato alla richiesta di applicazione della pena è sempre revocabile qualora, dopo la stipulazione del patto e prima della pronuncia della sentenza, ex art. 444 cod. proc. pen., sia sopravvenuta una legge più favorevole o tale ritenuta dall’interessato, che alteri la precedente valutazione di convenienza sulla base della quale la parte si sia determinata a chiedere o ad acconsentire all’accordo.

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