Cass. pen. n. 4121 del 5 ottobre 1998
Testo massima n. 1
Il presupposto pattizio della sentenza emessa a richiesta delle parti esime il giudice dal motivare le statuizioni, positive o negative, non concordate. La sospensione condizionale della pena può essere concessa, infatti, soltanto se faccia parte integrante dell'accordo o se la questione relativa sia devoluta, esplicitamente e specificamente, da entrambe le parti al potere discrezionale del giudice. Al di fuori di queste ipotesi, la mancata richiesta e la mancata devoluzione hanno significazione escludente, nel senso che, nel rispetto del principio dispositivo, la pronuncia del giudice non può travalicare i termini del patto.