14 Mag Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 3 del 10 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di misure coercitive, ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito secondo quanto disposto dall’art. 299, comma 4 ter, c.p.p. [ Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che è comunque consentito al giudice di delibare sull’ammissibilità della richiesta, onde attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall’art. 275, comma 4, c.p.p., senza la possibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all’accertamento peritale che offre il parametro di comparazione ].
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Testo massima n. 2
In tema di misure coercitive, poiché l’attivazione del procedimento di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere a causa di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque tali da non consentire adeguate cure inframurarie, postula solo che «risultino» al giudice sulla base della richiesta, ovvero della segnalazione del servizio sanitario penitenziario, o «in altro modo», le condizioni predette, non può essere posto a carico dell’interessato un onere di allegazione sanitaria a pena di inammissibilità della richiesta.
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