12 Mag Art. 537 bis — Indegnità a succedere
Posted at 15:54h
in Codice procedura penale
Fonti > Codice di procedura penale > Libro Settimo – Giudizio > Titolo III – Sentenza > Capo II – Decisione > Sezione II – Sentenza di condanna
1. Quando pronuncia sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall’articolo 463 del codice civile, il giudice dichiara l’indegnità dell’imputato a succedere.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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