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Art. 538 — Condanna per la responsabilità civile

Art. 538 — Condanna per la responsabilità civile

1. Quando pronuncia sentenza di condanna, il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185187 ], proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice .

3. Se il responsabile civile è stato citato [ 83 ] o è intervenuto [ 85 ] nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido [ 575 ], quando è riconosciuta la sua responsabilità.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 53153/2016

Non viola il principio devolutivo né il divieto di “reformatio in peius” la sentenza di appello che accolga la richiesta di una provvisionale proposta per la prima volta in quel giudizio dalla parte civile non appellante.

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Cass. pen. n. 29934/2014

In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 [conv. in legge n. 27 del 2012] ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l’impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonchè i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. [In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva liquidato il compenso al patrono di parte civile in maniera sintetica e immotivata senza indicare i criteri di valutazione concretamente utilizzati].

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Cass. pen. n. 5870/2012

La morte dell’imputato, intervenuta prima dell’irrevocabilità della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale in sede penale che del rapporto processuale civile inserito nel processo penale, con la conseguenza che le eventuali statuizioni civilistiche restano caducate “ex lege” senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del giudice penale.

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Cass. pen. n. 13686/2011

La determinazione equitativa del danno morale cagionato dalla commissione di reati sessuali in danno di minori d’età deve tener conto dell’intensità della violazione della libertà morale e fisica nella sfera sessuale del minore, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo nonché dell’incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima.

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Cass. pen. n. 15208/2010

È configurabile in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con riferimento al reato di corruzione in atti giudiziari, il danno, di natura non patrimoniale, derivante dalla lesione degli interessi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione della giustizia. [Fattispecie di falsa deposizione resa nell’ambito di un processo penale].

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Cass. pen. n. 19538/2004

In tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell’imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata [e subordinata] all’accertamento [incidentale] della responsabilità penale.

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Cass. pen. n. 25940/2003

L’intervenuto fallimento dell’imputato non comporta la perdita della sua legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate in sede penale dalla costituita parte civile.

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Cass. pen. n. 30327/2002

Premesso che “la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo” [art. 76, comma 2], che il giudice di appello è tenuto a citare la parte civile [art. 601, comma 4] e che se l’appello è stato proposto dal pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento il giudice di appello può pronunciare condanna “e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge” [art. 597, comma 2, lett. a e b], appare corretta l’affermazione che, “quando pronuncia sentenza di condanna”, il giudice di appello deve decidere “sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno”, anche se la parte civile non ha proposto impugnazione [artt. 538, comma 1, e 598 c.p.p.].

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Cass. pen. n. 41140/2001

In tema di azione civile nel giudizio penale, nel caso di condanna in primo grado dell’imputato al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede, il giudice d’appello, in assenza di una impugnazione della parte civile sul punto, non può procedere alla liquidazione definitiva del danno, in quanto ne risulterebbe violato il principio devolutivo dell’appello.

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Cass. pen. n. 12489/2000

Costituisce capo della sentenza passibile di passare in giudicato in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato; ne consegue che, se l’appello del responsabile civile, avente ad oggetto unicamente i criteri di liquidazione del danno, la sua entità e la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, sia stato dichiarato inammissibile, esso non può essere esaminato in virtù dell’effetto estensivo dell’appello proposto dall’imputato che non abbia – a sua volta – gravato i capi della sentenza riguardanti l’azione civile.

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