Cass. pen. n. 25940 del 17 giugno 2003
Testo massima n. 1
L'intervenuto fallimento dell'imputato non comporta la perdita della sua legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate in sede penale dalla costituita parte civile.
L'intervenuto fallimento dell'imputato non comporta la perdita della sua legittimazione passiva rispetto alle pretese risarcitorie avanzate in sede penale dalla costituita parte civile.