14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 12489 del 1 dicembre 2000
Testo massima n. 1
Costituisce capo della sentenza passibile di passare in giudicato in conseguenza di omessa impugnazione, la statuizione con la quale il giudice, in caso di esercizio dell’azione civile nel processo penale, decide circa le restituzioni ed il risarcimento del danno derivante dal reato; ne consegue che, se l’appello del responsabile civile, avente ad oggetto unicamente i criteri di liquidazione del danno, la sua entità e la mancata applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, sia stato dichiarato inammissibile, esso non può essere esaminato in virtù dell’effetto estensivo dell’appello proposto dall’imputato che non abbia – a sua volta – gravato i capi della sentenza riguardanti l’azione civile.
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Testo massima n. 2
In tema di adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo, è sempre necessario, al fine di accertare l’effettiva sussistenza della esclusione della antigiuridicità del fatto, compiere, in concreto, un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto dalla norma incriminatrice e la finalità cui mira la causa di giustificazione; ne consegue che non può ritenersi scriminata la condotta dell’agente appartenente alle forze di polizia che, nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità a lui riconosciuto dall’ordine di recarsi «con urgenza» in un determinato luogo, pur avendo attivato dispositivi lampeggianti ed acustici, cagioni lesioni a terze persone in conseguenza della sua condotta di guida, tenuta in violazione di norme del codice della strada e dell’obbligo generico di rispettare le regole imposte dalla prudenza.
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