14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 29934 del 8 luglio 2014
Testo massima n. 1
In tema di rifusione delle spese processuali sopportate dalla parte civile, l’abrogazione delle tariffe professionali disposta dall’art. 9, comma primo, del D.L. n. 1 del 2012 [ conv. in legge n. 27 del 2012 ] ha svincolato il giudice dai limiti tariffari minimi e massimi, obbligandolo per la determinazione del compenso a far riferimento, con adeguata e specifica motivazione, ai parametri previsti dagli artt. 1, 12, 13 e 14 D.M. 20 luglio 2012 n. 140, concernenti l’impegno profuso nelle diverse fasi processuali, la natura, la complessità e la gravità del procedimento e delle contestazioni, il pregio dell’opera prestata, il numero e l’importanza delle questioni trattate, l’eventuale urgenza della prestazione, nonchè i risultati e i vantaggi conseguiti dal cliente. [ In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento del giudice di merito che aveva liquidato il compenso al patrono di parte civile in maniera sintetica e immotivata senza indicare i criteri di valutazione concretamente utilizzati ].
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