14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 19538 del 27 aprile 2004
Testo massima n. 1
In tema di impugnazioni, in presenza di specifica richiesta della parte civile, la pronuncia sulle domande di restituzione o di risarcimento del danno non può essere omessa per il solo fatto che la sentenza assolutoria dell’imputato non sia stata impugnata dal pubblico ministero, dovendo, in tal caso, il giudice effettuare, in via incidentale e ai soli fini civilistici, il giudizio di responsabilità; ma la pronuncia su tali domande non può che restare legata [ e subordinata ] all’accertamento [ incidentale ] della responsabilità penale.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]