Cass. pen. n. 19461 del 12 maggio 2014
Testo massima n. 1
La confisca "diretta" o "per equivalente" del profitto del reato, qualora questo sia individuato o altrimenti individuabile, va sempre obbligatoriamente disposta con la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., mentre, se dal capo di imputazione o dagli atti processuali non sia possibile determinare l'ammontare del profitto conseguito dall'imputato, il giudice deve fornire una specifica motivazione di tale impossibilità, restando comunque salva la possibilità di disporre tale misura ablatoria nella fase esecutiva. (Fattispecie in tema di reati tributari).