14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 41137 del 7 ottobre 2013
Testo massima n. 1
Il Procuratore Generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal P.M. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall’accordo. [ Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309 del 1990 ].
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