14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 4142 del 5 ottobre 1998
Testo massima n. 1
La specialità del rito previsto dall’art. 444 c.p.p. non impedisce la dichiarazione di falsità di atti e documenti, in quanto la decisione pronunciata a richiesta delle parti è equiparata, a tali effetti, ad una sentenza di condanna. Di conseguenza, indipendentemente dal riconoscimento della penale responsabilità e a prescindere dalla richiesta delle parti, il giudice deve, a norma dell’art. 537 c.p.p., dichiarare la falsità degli atti da lui accertata, stante l’esigenza di eliminare dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica. Unico obbligo del giudice, in tale ipotesi, è quello di motivare l’accertata falsità.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]