Cass. pen. n. 20592 del 9 maggio 2003
Testo massima n. 1
Il giudice, nell'applicare la pena di svolgimento di lavoro di pubblica utilità concordata dalle parti per il reato di guida in stato di ebbrezza, deve specificare il tipo di attività da svolgere e l'ente convenzionato presso cui effettuare il lavoro, al fine di consentire la corretta osservanza della sanzione inflitta, come previsto dall'art. 3 D.M. 26 marzo 2001 per le sentenze di condanna alle quali va equiparata, sotto questo profilo, la sentenza di “patteggiamento”.