Cass. pen. n. 3778 del 23 dicembre 1996

Testo massima n. 1


In tema di patteggiamento, l'accordo intervenuto non è violato, quando l'indulto richiesto non sia stato applicato a tutti i reati o a parte di quelli indicati, poiché la materia da un lato è sottratta alla disponibilità dei soggetti processuali, che non possono avanzare istanze in contrasto con norme imperative, e dall'altro non attiene ai termini, entro i quali l'accordo stesso è immodificabile. Ne deriva che l'illegittima apposizione di questa clausola non determina l'inammissibilità della richiesta e del consenso prestato e non obbliga il giudice a proseguire con il rito ordinario, poiché la relativa pattuizione vitiatur sed non vitiat. Elemento fondamentale ed immodificabile è soltanto la determinazione della misura e della specie della pena, ma non la declaratoria di cause d'estinzione della pena o del reato.

Normativa correlata