Cass. pen. n. 489 del 28 febbraio 2000
Testo massima n. 1
In tema di patteggiamento, è esclusa la necessità di una specifica motivazione in punto di ritenuta sussistenza del vincolo della continuazione prospettato dalle parti, essendo sufficiente che il giudice enunci di avere positivamente effettuato l'accertamento ed il controllo della sua ricorrenza, ovvero una succinta e sommaria indicazione degli elementi, comunque ricavabili dalla sentenza, idonei a giustificare la formazione di un logico convincimento sul punto.