Cass. pen. n. 627 del 4 giugno 1999

Testo massima n. 1


In tema di patteggiamento le parti, sia quella privata che pubblica, una volta intervenuti l'accordo e la ratifica motivata, non possono più recedere dall'irretrattabile patteggiamento e non possono proporre questioni che trovano una preliminare soluzione e la necessaria sintesi nella transazione. Non possono censurare i provvedimenti da essi sollecitati, se rispettosi del principio di legalità e, quindi, revocare il consenso prestato, con la surrettizia prospettazione del vizio di motivazione dovendo sindacare, specificamente, la statuizione e eventualmente denunziare l'errore di qualificazione giuridica, sulla base degli atti richiamati dalla sentenza. Il principio è valido anche per la Procura Generale che, pur avendo una supremazia gerarchica ed istituzionale, non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal pubblico ministero che ha partecipato al patteggiamento, e non può proporre come motivi di ricorso censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE