12 Mag Art. 286 — Custodia cautelare in luogo di cura
1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [ 73 ]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l’imputato non è più infermo di mente .
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 285 commi 2 e 3.
[adrotate group=”20″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 47335/2007
Nel caso di imputato affetto da patologia psichiatrica che impedisca la sua cosciente partecipazione al dibattimento, può disporsi, ai sensi dell’art. 73, comma terzo, c.p.p., ove egli debba essere mantenuto in custodia cautelare, soltanto il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, quale previsto dal richiamato art. 286 c.p.p., ovvero, ai sensi dell’art. 111, comma quinto, del D.P.R. n. 230/2000 [regolamento attuativo dell’ordinamento penitenziario], l’assegnazione ad un istituto o sezione speciale per infermi di mente, ma non anche l’assegnazione ad un ospedale psichiatrico giudiziario, essendo questa subordinata, come applicazione provvisoria di una tipica misura di sicurezza, alla prevedibile applicazione in via definitiva della misura stessa.
Cass. pen. n. 5535/1999
È legittima l’applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario di persona assolta in primo grado per vizio totale di mente, in quanto il richiamo, operato dall’art. 312 c.p.p. all’art. 273, comma secondo, stesso codice, e quindi, in negativo, all’insussistenza di una causa di non punibilità, deve ritenersi riferibile solo alle cause di non punibilità diverse da quelle che, a norma dell’art. 206 c.p., consentono l’applicazione provvisoria di una misura di sicurezza.
Cass. pen. n. 393/1995
In tema di provvedimenti cautelari personali le esigenze di difesa sociale non possono impedire l’adozione della misura della custodia in luogo di cura, in sostituzione di quella in carcere, qualora le condizioni di salute particolarmente gravi dell’indagato non consentano le cure necessarie in stato di detenzione. [Principio affermato con riferimento ad indagato affetto da infermità mentale].
Cass. pen. n. 4374/1993
In presenza di un’infermità di mente che escluda o riduca grandemente la capacità di intendere e di volere dell’imputato sottoposto o da sottoporre a custodia cautelare, il giudice non è necessariamente tenuto a disporre la custodia in luogo di cura esterno, ai sensi dell’art. 286 c.p.p., ma può invece anche disporre, ai sensi dell’art. 98, quinto comma, D.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 [regolamento di esecuzione della L. 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privatistiche e limitative della libertà], l’assegnazione dell’imputato ad un istituto o sezione speciale per infermi o minorati psichici.
La custodia cautelare in luogo di cura, prevista dall’art. 286 c.p.p., non è misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, di cui al precedente art. 285, dovendosi invece ritenere che trattasi, nell’uno e nell’altro caso, di unica misura attuata con diverse modalità; ragion per cui, quando il giudice ritenga che siano venute meno le ragioni giustificatrici della custodia in luogo di cura, può disporre la custodia in carcere senza necessità di apposita richiesta del pubblico ministero, formulata ai sensi dell’art. 291, primo comma, c.p.p.
Cass. pen. n. 1824/1992
Il diniego di applicazione della custodia cautelare in luogo di cura in sostituzione della custodia in carcere motivato con l’assenza di pericolosità dell’indagato è in contrasto con il dettato dell’art. 286 c.p.p., che non indica fra le condizioni per la tramutazione della misura un simile requisito, richiedendo soltanto, perché il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale, disponga il ricovero provvisorio dell’indagato in un’idonea struttura del servizio psichiatrico, che la persona da sottoporre a misura cautelare si trovi in stato di infermità di mente da escludere o da menomare grandemente la sua capacità di intendere e di volere. [Nell’affermare il suddetto principio la S.C. ha precisato che la norma dell’art. 286 c.p.p., con riferimento al tempus commissi delicti, è da riferire tanto alla persona che si sospetti infermo di mente tunc et nunc, quanto, per l’espresso rinvio derivante dall’art. 73, comma terzo, dello stesso codice, all’infermo di mente soltanto nunc ].
[adrotate group=”21″]