Art. 285 bis – Codice di procedura penale – Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri
Fonti > Codice di procedura penale > Libro quarto - Misure cautelari > Titolo I - Misure cautelari personali > Capo II - Misure coercitive
Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza lo consentano.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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