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Art. 285 bis — Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

Art. 285 bis — Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri

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2. Prima del trasferimento nell’istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione.

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell’articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione [ 722 ] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell’articolo 11 del codice penale.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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Massime correlate

Cass. pen. n. 21250/2017

Ai fini del ripristino dell’esecuzione di una misura di prevenzione personale, sospesa per la concomitante carcerazione del sottoposto per espiazione pena, è funzionalmente competente alla rivalutazione dell’attualità della pericolosità il giudice che ha deliberato il provvedimento, da individuarsi nella corte di appello, nel caso in cui la misura sia stata emessa da quest’ultima in riforma del decreto di rigetto del tribunale.

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Cass. pen. n. 41074/2015

Ai fini della sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, è onere dell’interessato privo di un’abitazione [nella specie, perché senza fissa dimora nel territorio dello Stato], fornire tutte le indicazioni necessarie circa la concreta disponibilità di uno dei luoghi di esecuzione indicati dall’art. 284, comma primo, cod. proc. pen., con la conseguenza che, in mancanza di queste, il tribunale del riesame, in quanto sprovvisto di poteri istruttori, può legittimamente rigettare la richiesta di applicazione della forma di cautela meno afflittiva pur in presenza di una prognosi di condanna a pena non superiore tre anni di reclusione.

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Cass. pen. n. 12915/2015

In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest’ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. [Fattispecie, nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare].

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Cass. pen. n. 47017/2008

Lo stato di custodia cautelare in carcere per causa diversa da quella relativa al titolo in esecuzione non è di per sé preclusivo della valutazione nel merito e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell’ammissione a una misura alternativa alla detenzione, incidendo la detenzione solo sulla pratica possibilità di esecuzione della misura, che va postergata alla cessazione della misura custodiale.

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Cass. pen. n. 294/1999

In tema di misure cautelari personali a carico di tossicodipendenti che intendano sottoporsi ad un programma di recupero presso una struttura autorizzata, ai fini della revoca della custodia cautelare in carcere, a norma dell’art. 89, secondo comma, del D.P.R. n. 309 del 1990, non possono essere di ostacolo i precedenti penali, costituiti da reati in materia di droga non connotati da rilevanza particolare ed attinenti anche al procacciamento di mezzi finanziari necessari al tossicodipendente stesso per l’acquisto di droga destinata al consumo personale. [La Corte, nel motivare la decisione, ha precisato che i precedenti penali del tossicodipendente, se sono sufficienti per una prognosi di reiterazione criminosa, non sono di per sé sintomatici della richiesta «eccezionale rilevanza» delle esigenze cautelari che impedisce la revoca della medesima, intendendosi tale eccezionalità nel senso di una esposizione al pericolo dell’interesse di tutela della collettività in modo assolutamente importante e del tutto straordinario, tale cioè da non risultare compensabile o meglio recessiva rispetto al valore sociale rappresentato dal recupero del soggetto, ancorché emergente in termini di probabilità].

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Cass. pen. n. 917/1998

La reiterazione del provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere è consentita quando la nuova misura trova ragione nella valutazione di un nuovo e più ampio quadro indiziario in precedenza non considerato perché processualmente non utilizzabile. [Fattispecie in cui in precedenza non erano stati allegati agli atti i decreti autorizzativi delle intercettazioni].

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Cass. pen. n. 3403/1997

In tema di custodia cautelare al fine di stabilire la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute dell’indagato occorre tenere conto non solo della situazione clinica esistente al momento dell’accertamento, ma anche della prevedibile evoluzione del quadro clinico e della potenziale incidenza in modo irreparabile della detenzione sulla salute del paziente. Conseguentemente la compatibilità in questione non può essere ritenuta sulla sola base della possibilità di terapia analgesica praticabile nell’infermeria del carcere, trattandosi non di lenire la sintomatologia dolorosa della malattia, ma di prevenirne l’evoluzione.

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Cass. pen. n. 4060/1994

Nell’ipotesi in cui l’ordinanza applicativa della custodia cautelare sia riferibile a delitti per i quali è consentita l’adozione della misura coercitiva e reati per i quali tale misura non è consentita, non è configurabile alcuna nullità, poiché il provvedimento nella sua interezza deriva la propria legittimità dall’esistenza di delitti che permettono l’adozione della misura.

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Cass. pen. n. 1922/1993

È ammissibile la reiterazione di un provvedimento impositivo della custodia cautelare in carcere anche se basato sugli stessi fatti quando il precedente provvedimento sia stato annullato dalla Cassazione per vizi di motivazione e non per esclusione della ricorrenza delle condizioni generali di legittimità. Solo in tale ipotesi, infatti, in forza del principio del ne bis in idem si determina una situazione di inconciliabilità tra i due provvedimenti, quello caducato e quello riemesso, che non possono, quindi, coesistere, in osservanza della regola della preclusione processuale.

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Cass. pen. n. 3638/1992

All’omessa pronuncia in ordine alla richiesta di adozione della misura cautelare della custodia in carcere, richiesta avanzata dal pubblico ministero nell’udienza di convalida dell’arresto [peraltro non convalidato dal giudice per le indagini preliminari] va assegnato il valore di rigetto implicito della richiesta, un rigetto da ritenere immotivato e, quindi, censurabile in cassazione ex art. 606, primo comma, lettera e].

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