14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3403 del 11 aprile 1997
Testo massima n. 1
Gli enti fieristici hanno una base ordinamentale espressa da normative dello Stato e delle regioni, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo; d’altro canto svolgono attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che impongono per l’ente una sottrazione della libera disponibilità dei fini operativi e l’imposizione di obiettivi che vanno oltre l’ambito degli interessi di apprezzamento privatistico. L’amministratore di un siffatto ente è pertanto incaricato di un pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga nella sua qualità, derivante dal suo inserimento nell’organizzazione, o dei suoi poteri, attinenti alla base ordinamentale del suo ufficio, per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese, configura il reato di concussione. [ Fattispecie relative all’Ente Fiera di Vicenza ].
Articoli correlati
Testo massima n. 2
In tema di custodia cautelare al fine di stabilire la compatibilità del regime carcerario con lo stato di salute dell’indagato occorre tenere conto non solo della situazione clinica esistente al momento dell’accertamento, ma anche della prevedibile evoluzione del quadro clinico e della potenziale incidenza in modo irreparabile della detenzione sulla salute del paziente. Conseguentemente la compatibilità in questione non può essere ritenuta sulla sola base della possibilità di terapia analgesica praticabile nell’infermeria del carcere, trattandosi non di lenire la sintomatologia dolorosa della malattia, ma di prevenirne l’evoluzione.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]