16 Mar Art. 358 — Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 49070/2017
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il sub-concessionario per la gestione dei giochi telematici, trattandosi di un soggetto che, in virtù di una facoltà riconosciuta al concessionario dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), è investito contrattualmente dell’esercizio dell’attività di agente contabile addetto alla riscossione ed al successivo versamento del prelievo erariale unico sulle giocate previsto dall’art. 2, lett. g), del d.m. 12 marzo 2004. (In motivazione la Corte ha precisato che la natura privatistica del contratto non incide sulla qualifica conferita al sub-concessionario il quale è privo di autonomia nella gestione e nell’esercizio del gioco che è tenuto a svolgere nel puntuale rispetto dei termini della concessione fra l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ed il concessionario).
Cass. pen. n. 33049/2016
Il cappellano del carcere riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti assegnatigli per legge, funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate. (In motivazione, la S.C. ha precisato che l’attività svolta dal cappellano del carcere trova il suo fondamento nell’art. 15 dell’ ord. pen. che prevede che il trattamento del condannato e dell’internato sia svolto avvalendosi anche della religione e, a tal fine, contempla il servizio di assistenza cattolica all’interno della struttura penitenziaria con compito di organizzare e presiedere alle pratiche di culto, istruzione e assistenza dei detenuti).
Cass. pen. n. 36676/2013
In tema di reati contro la P.A., non può essere riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio al commesso di tribunale, il quale espleta normalmente mansioni meramente esecutive. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la configurabilità del delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio nei confronti di un commesso che, in cambio di una piccola somma di denaro, aveva dato ad un avvocato una copia di una sentenza).
Cass. pen. n. 28412/2013
Va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale al componente di una commissione istituita per il rilascio di concessioni per l’esercizio di pubblici servizi. (Fattispecie relativa a commissione istituita presso il CONI, per attribuire licenze per l’esercizio di attività di ricevitoria del totocalcio).
Cass. pen. n. 15724/2013
Ha natura di funzione pubblica l’attività di riscossione delle tasse automobilistiche da parte di una delegazione dell’ACI. (Nella specie la Corte ha precisato che il gestore di fatto di una tale attività riveste la qualifica soggettiva di incaricato di un pubblico servizio).
Cass. pen. n. 1739/2013
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’archivista di una questura che, occupandosi di protocollare le domande pervenute all’ufficio per poi consegnarle al funzionario, esercita un potere certificativo. (Fattispecie in tema di corruzione e falso in ordine al rilascio di permessi di soggiorno ed attività volte alla regolarizzazione di stranieri).
Cass. pen. n. 49759/2012
I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l’attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. (Fattispecie relativa a condanna per peculato di un direttore generale di una società per azioni, concessionaria di un pubblico servizio per conto di un comune, ritenuto dalla S.C. incaricato di pubblico servizio).
Cass. pen. n. 39359/2012
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il funzionario della Cassa Edile addetto alla gestione degli accantonamenti di percentuali delle retribuzioni dei lavoratori del settore, a prescindere dalla natura privata dell’ente e dalla mancanza di uno specifico atto normativo o amministrativo di attribuzione del pubblico servizio.
Cass. pen. n. 35868/2011
L’ausiliario dei servizi assistenziali di un ente di diritto pubblico che presti funzione vicaria nell’ambito di finalità di assistenza, cura e riabilitazione dei soggetti disabili è incaricato di pubblico servizio, ove gli spettino, oltre ad attività di tipo materiale, anche attività di vigilanza e di controllo dei degenti.
Cass. pen. n. 44504/2009
L’impiegato della Motorizzazione civile addetto all’apposizione della fotografia e alla plastificazione delle patenti rilasciate secondo le modalità previste dal D.M. 7 ottobre 1999 è incaricato di pubblico servizio. (Fattispecie in tema di corruzione).
Cass. pen. n. 33500/2009
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’amministratore di un’associazione che svolge attività di recupero di soggetti tossicodipendenti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, con conseguente introito di danaro pubblico. (Fattispecie in tema di riconosciuta configurabilità della responsabilità dell’amministratore per il delitto di peculato).
Cass. pen. n. 7496/2009
Gli “ausiliari del traffico”, a norma dell’art. 17, comma 132, L. 15 maggio 1997, n. 127, così come interpretato dall’art. 68, comma primo, L. 23 dicembre 1999, n. 488, rivestono la qualifica di incaricati di pubblico servizio quando procedono all’accertamento e alla contestazione delle contravvenzioni concernenti il divieto di sosta nelle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti di un ausiliario del traffico cui era stata usata violenza all’atto della contestazione di una contravvenzione al codice della strada).
Cass. pen. n. 12/2009
Il cappellano del carcere riveste la qualità d’incaricato di pubblico servizio, avuto riguardo ai compiti a lui assegnati dalla legge, funzionali all’interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento delle persone condannate o internate.
Cass. pen. n. 7959/2008
I dipendenti dei consorzi agrari incaricati della gestione degli ammassi obbligatori e facoltativi svolgono attività pubblicistica anche se legati all’ente da rapporti di diritto privato — purché non siano addetti a svolgere attività meramente manuali o accessorie — e sono pertanto da considerare incaricati di un pubblico servizio o pubblici ufficiali in relazione alle mansioni in concreto svolte. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che il legale rappresentante di un consorzio agrario regionale deve essere considerato incaricato di un pubblico servizio).
Cass. pen. n. 310/2008
Agli effetti di cui all’art. 358 c.p., riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio l’esercente un’attività professionale di soccorso stradale e di depositario di autoveicoli a seguito di incidenti. (Fattispecie in cui l’imputato risultava essersi appropriato di un motoveicolo affidatogli in custodia dalla Polizia a seguito di un incidente stradale).
Cass. pen. n. 20441/2007
Agli effetti penali, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio lo stradino cantoniere dell’A.N.A.S. che svolge attività di controllo del territorio di sua spettanza per prevenire ed individuare pericoli ed abusi. (Fattispecie in tema di violenze e minacce ad incaricato di pubblico servizio).
Cass. pen. n. 1265/2007
Sussiste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio in capo al tecnico di laboratorio dell’ANAS, quando l’attività sia espletata per conto della stazione appaltante nell’ambito di procedimenti amministrativi relativi all’appalto di opere pubbliche, in quanto tali procedimenti sono disciplinati da norme di diritto pubblico ed atti autoritativi, mentre non può assumere alcuna rilevanza la natura privatistica del rapporto di lavoro tra tecnico ed ente.
Cass. pen. n. 38877/2006
Il cosiddetto «ausiliario del traffico» non riveste, per tale sola qualifica, la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, in quanto la sua attività è circoscritta dall’art. 17, comma 132, Legge 15 maggio 1997 n. 127, così come interpretato dall’art. 68 Legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni in materia di sosta all’interno delle aree oggetto di concessione alle imprese di gestione dei parcheggi e di quelle immediatamente limitrofe e necessarie a compiere le manovre atte a garantire la concreta funzionalità del parcheggio in concessione. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto non configurabile il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto l’imputato aveva cagionato lesioni ad un ausiliario del traffico, al fine di impedire la contestazione da parte di costui di una violazione del codice della strada in materia di circolazione dei veicoli, non rientrante nelle competenze a lui affidate dalla legge).
Cass. pen. n. 36526/2006
Il necroforo riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio, considerato che egli svolge attività urgenti di pertinenza della P.A., disciplinata da norme di diritto pubblico e da compiere senza ritardo per evidenti ragioni sanitarie; dette attività, infatti, non si esauriscono in prestazioni meramente manuali o in semplici mansioni d’ordine, ma comprendono anche mansioni che implicano conoscenza e applicazione delle relative normative, le quali, sia pure a livello esecutivo, possono, per alcuni versi, essere classificate come attività di collaborazione, complemento e integrazione delle funzioni pubbliche devolute alle autorità sanitarie competenti, concorrendo, pertanto, ad integrare la qualità di incaricato di pubblico servizio, nel duplice senso esplicitato dall’art. 358, comma secondo, c.p. (assenza di funzioni pubbliche e di semplici mansioni d’ordine o meramente materiali). Ne consegue che integra il rifiuto di atti d’ufficio (art. 328 c.p.) il necroforo che rifiuti di provvedere al servizio di inumazione e tumulazione dei cadaveri cui sia destinato.
Cass. pen. n. 14625/2006
Al conducente di un mezzo di pubblico trasporto deve attribuirsi la qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, perché svolge un’attività non soltanto di natura materiale, in quanto egli non si limita alla semplice guida del mezzo, ma, contribuendo allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico, ha anche il generico compito di far rispettare la normativa che disciplina il rapporto tra l’azienda concessionaria del servizio e gli utenti, anche nel caso in cui non gli sia affidata la vendita di biglietti. (Da queste premesse, la Corte ha annullato la sentenza di merito che, pur avendo condannato l’imputato, accusato di aver tentato di appropriarsi del carburante dell’autobus con cui doveva iniziare il servizio di trasporto, aveva qualificato il fatto, non come tentativo di peculato come originariamente contestato, bensì come tentata appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’articolo 61, n. 11, c.p.).
Cass. pen. n. 769/2006
La qualifica di incaricato di pubblico servizio, agli effetti della legge penale, va riconosciuta al dipendente dell’azienda sanitaria locale, perché la privatizzazione del rapporto di impiego e della disciplina di alcuni settori di attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, col conseguente ricorso a strumenti privatistici per l’espletamento delle funzioni, non ne elimina la rilevanza pubblica, determinata dalle oggettive finalità di tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse collettivo.
Cass. pen. n. 24412/2005
Va attribuita la qualifica di incaricato di un pubblico servizio al responsabile del magazzino del deposito provinciale del Monopolio di Stato, poiché svolge un’attività accessoria alla pubblica funzione dallo stesso esercitata, che non si esaurisce in prestazioni prettamente manuali (nella specie, trattavasi della preparazione dei pacchi dei tabacchi e della loro consegna ai commercianti).
Cass. pen. n. 23465/2005
La qualità di incaricato di pubblico servizio del dipendente di Trenitalia S.p.A. va accertata, da parte del giudice di merito, esclusivamente sulla base della disciplina della attività oggettivamente considerata ed indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti pubblici o privati. (In motivazione la Corte, nell’annullare con rinvio per vizio di motivazione la ordinanza del Tribunale della libertà con la quale era stata esclusa la detta qualità, ha precisato che la trasformazione delle Ferrovie dello Stato in società per azioni non ha cancellato le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica dell’ente e che non incide direttamente sulla questione il D.L.vo n. 158 del 1995 in tema di procedure di garanzia limitatamente agli appalti di valore superiore ai 400.000 euro, diversi da quelli oggetto della attività dell’indagato e non privi, solo per questo, di rilievo pubblicistico).
Cass. pen. n. 11902/2005
Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il dipendente di una società concessionaria di opere pubbliche che abbia la disponibilità di denaro vincolato al conseguimento di scopi pubblicistici. (Fattispecie in tema di peculato).
Cass. pen. n. 37102/2004
Va qualificato come incaricato di pubblico servizio l’impiegato dell’ente Poste italiane Spa addetto alla regolarizzazione, mediante affrancatura, dei bollettini mod. 267 dei pacchi da restituire al mittente e alla tenuta di apposito registro nel quale annotare i dati identificativi di ogni operazione, trattandosi di attività di natura non meramente applicativa od esecutiva, ma al contrario contraddistinta da una certa autonomia e discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (Fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato di peculato nella condotta dell’impiegato che incaricato del suddetto servizio si era appropriato di francobolli nuovi, utilizzando per l’affrancatura dei bollettini altri valori bollati già obliterati).
Cass. pen. n. 36357/2004
La qualifica di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti di un ente concessionario va riconosciuta a coloro le cui mansioni — così come previste dalla disciplina contrattuale o come di fatto esercitate in ragione di un incarico espressamente od implicitamente conferito nell’organizzazione del lavoro — siano inquadrabili in quelle di concetto, cioè non si risolvano in prestazioni d’ordine o di natura meramente materiale. Ne consegue che il tecnico dipendente di una società di esercizio telefonico, deputato al controllo degli apparati informatici di registrazione del traffico di comunicazioni effettuate mediante impianti fissi, deve considerarsi, anche alla stregua delle cognizioni richieste per lo svolgimento della prestazione, persona incaricata di pubblico servizio.
Cass. pen. n. 30154/2004
Il dipendente comunale addetto al controllo e alla vigilanza del mercato ortofrutticolo è persona incaricata di un pubblico servizio.
Cass. pen. n. 28347/2004
In forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 del T.U.L.P.S., la guardia giurata particolare, previa autorizzazione prefettizia, può essere destinata soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorchè svolga attività complementare a quella istituzionalmente affidatagli. Ne consegue che non potendo derivare tale qualità dall’esplicazione di un servizio posto al di fuori dei compiti di istituto, non è configurabile il reato di cui all’art. 337 c.p. nei confronti della guardia giurata che, incaricata del servizio di vigilanza di un comprensorio privato, sia intervenuta a tutela della sicurezza dei consorziati nel corso di una lite tra privati.
Cass. pen. n. 26057/2004
In tema di nozioni di persona incaricata di pubblico servizio, nel settore della concessione di costruzione di opere pubbliche deve distinguersi fra le attività per le quali il concessionario assume la veste di «sostituto» della P.A. concedente, e attività in cui il concessionario opera come privato. Rispetto alle prime, regolate da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, i soggetti ad esse preposti possono essere qualificati come incaricati di un pubblico servizio; rispetto alle seconde, invece, la qualifica pubblicistica non può essere riconosciuta. (Nella fattispecie la Corte ha riconosciuto la qualifica in capo all’imputato, dipendente di una società di costruzioni e direttore della concessione per la realizzazione dell’opera, atteso l’accertato trasferimento alla concessionaria di compiti spettanti alla P.A. concedente).
Cass. pen. n. 2549/2004
In tema di corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, per l’attribuzione della qualità di incaricato di pubblico servizio occorre che l’attività concretamente esercitata dal soggetto sia disciplinata da norme di diritto pubblico ovvero, con atto normativo anche di rango inferiore, deve essere assunta come propria dallo Stato o da altro ente pubblico, sicchè deve essere chiara la natura pubblicistica di tale attività in quanto diretta a realizzare in via immediata le finalità dell’ente pubblico, concretantesi in un servizio rivolto alla generalità dei cittadini. (Nella specie la Corte ha ritenuto che non fosse inquadrabile nell’ambito delle attività pubblicistiche la selezione delle voci nuove per la manifestazione «Accademia della canzone di Sanremo» affidata ad una società privata e funzionale alla cernita delle proposte canore tra cui la Rai avrebbe poi prescelto quelle aventi diritto ad accedere al Festival di Sanremo, nè che tale attività potesse dirsi rivolta, in via diretta ed immediata, a realizzare un pubblico servizio indirizzato alla generalità dei cittadini).
Cass. pen. n. 24075/2003
All’operatore obitoriale deve essere riconosciuta la qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto, seppur privo di poteri autoritativi, svolge un’attività regolata da norme di diritto pubblico, non limitata a semplici mansioni d’ordine o a compiti meramente manuali, ma concernente, oltre all’esame e al trasporto della salma, anche la raccolta e l’inventario degli oggetti rivenuti, la redazione di una relazione, il controllo dell’osservanza delle disposizioni in materia di polizia mortuaria.
Cass. pen. n. 22018/2003
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio, anche dopo la trasformazione dell’amministrazione PP.TT. in società per azioni, il dipendente che svolga mansioni di «cedolista» in quanto tale attività comporta non solo mansioni di ordine o prestazioni materiali (trasporto dei dispacci), ma anche compiti accessori e complementari allo svolgimento della funzione pubblica (apposizione di firma liberatoria di quanto ricevuto in consegna dalle ditte accollatarie della corrispondenza speciale).
Cass. pen. n. 17914/2003
Non è qualificabile come incaricato di pubblico servizio il portiere di un ospedale, il quale svolge funzioni di mera guardiania, custodia e pulizia dei locali, senza fornire un contributo concreto alle finalità del servizio pubblico. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto tale figura professionale non equiparabile a quella del bidello, il quale, oltre alle prestazioni manuali di pulizia e riordino dei locali, svolge un compito di vigilanza sugli alunni, che integra la funzione scolastica).
Cass. pen. n. 17902/2003
L’amministratore dell’Ente Fiera di Vicenza, quale incaricato di pubblico servizio, risponde di concussione se si avvale della propria qualità e poteri ordinamentali per indurre il privato ad accogliere la pretesa di versamento di una tangente del 10% (sull’importo della commessa) al fine di aggiudicargli la fornitura di arredi, in quanto — nonostante la stipula del contratto rientri nell’attività di gestione privatistica — la procedura per la corretta individuazione del fornitore attiene agli aspetti pubblicistici della vita dell’Ente.
Cass. pen. n. 12666/2003
L’autista di un veicolo in servizio di autolinea pubblica deve essere considerato incaricato di pubblico servizio, a norma dell’art. 358 c.p., in ragione dell’attività di interesse collettivo svolta e della natura non meramente materiale della sua prestazione. (Nel caso di specie, è stata confermata la sentenza di condanna che, con riferimento al reato di lesioni personali, aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante del fatto commesso nei confronti di una persona incaricata di un pubblico servizio).
Cass. pen. n. 11417/2003
Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro. Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di peculato da parte di un dipendente dell’Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all’ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica).
Cass. pen. n. 8797/2003
Con la trasformazione dell’ente pubblico economico «Poste Italiane» in società per azioni, non è più configurabile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.
Cass. pen. n. 42817/2002
La guardia particolare giurata che conduce un furgone portavalori, quando svolge attività di vigilanza e custodia di beni mobili di proprietà dell’Ente Poste, che ancorché trasformato in società per azioni esplica servizi pubblici, ha la qualifica di incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p. e pertanto, qualora si appropri di tali beni a lui affidati e dei quali ha il possesso, ricorrono tutti gli elementi per configurare il delitto di cui all’art. 314 c.p.
Cass. pen. n. 43704/2001
All’autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell’art. 358 c.p., dettata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d’opera (artt. 646, 61 n. 11 c.p.), nella condotta dell’autista che abbia utilizzato i buoni per l’acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio.
Cass. pen. n. 3901/2001
L’operatore ecologico in senso stretto (inteso, nella specie, come addetto alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti), espleta mansioni manuali meramente materiali e non può dirsi, quindi, investito della qualità di incaricato di pubblico servizio.
Cass. pen. n. 12556/2000
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, la gestione di una discarica pubblica assentita con autorizzazione amministrativa, per le prescrizioni che la regolano e per il rilievo degli interessi collettivi coinvolti, realizza le condizioni previste per un pubblico servizio in senso oggettivo. Ne consegue che il gestore di una discarica pubblica, in regime di autorizzazione, riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 c.p.
Cass. pen. n. 5543/2000
In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaboratori, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio.
Cass. pen. n. 1913/2000
Deve ritenersi corretta la qualificazione di incaricato di pubblico servizio attribuita al medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale perché investito di funzioni di carattere pubblicistico aventi nel contempo natura sanitaria ed amministrativa, infatti una volta inseritosi nella struttura il medico non può scindere le funzioni di competenza. Momento di rilievo pubblicistico è non solo quello certificativo, perché questo non è altro che l’attestazione delle mansioni già espletate dall’agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha affermato la procedibilità di ufficio per i reati contro la libertà sessuale commessi da un medico del servizio sanitario nazionale durante le visite ambulatoriali).
Cass. pen. n. 12722/1998
Attesa la natura meramente materiale della prestazione fornita dal conducente di un’autovettura in servizio di piazza (taxi), deve escludersi che al soggetto in questione possa attribuirsi la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
Cass. pen. n. 10138/1998
Anche dopo la trasformazione dell’Ente poste in società per azioni, i servizi postali e quelli di telecomunicazioni appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio alla produzione affidata all’Ente poste — senza che abbia alcun rilievo la possibilità che alcune attività del servizio possano essere gestite in regime di concessione amministrativa, non venendo meno la funzione e il ruolo di pubblico interesse del servizio — sia per la funzione pubblica che, in relazione all’esigenza di garantire i valori costituzionali della libertà e della segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost.) assume il mezzo di raccolta, di trasporto e distribuzione della corrispondenza. (In relazione a tali principi la Corte ha ritenuto la qualità di incaricato di pubblico servizio dell’impiegato postale addetto alla selezione e allo smistamento della corrispondenza in arrivo o in partenza).
Cass. pen. n. 9880/1998
L’addetto a un servizio di riscossione del pedaggio per la sosta di autovetture in un parcheggio automatizzato di una azienda comunale (A.T.M.), svolgendo semplici mansioni d’ordine, implicanti elementari nozioni tecniche e interamente predefinite (riscontro dell’importo del pedaggio indicato dal computer e relativa riscossione) non riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie in tema di peculato).
Cass. pen. n. 10657/1997
Ai bidelli delle scuole elementari compete la qualifica di incaricati di pubblico servizio con riferimento all’art. 358, comma secondo, c.p. (modificato dall’art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86). Infatti, anche se la legge n. 86 del 1990 ha introdotto nel testo dell’art. 358 citato una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, non è dubbio che i bidelli di scuola elementare, accanto a prestazioni prettamente materiali (pulizia delle aule, riordino e manutenzione dei locali, ecc…), svolgono anche mansioni di vigilanza e sorveglianza degli alunni, che non si esauriscono nell’espletamento di un lavoro soltanto materiale, in quanto, implicando conoscenza ed applicazione di elementari regole normative scolastiche, presentano aspetti collaborativi, complementari ed integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi d’istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all’interno dell’area scolastica. (Nella specie la S.C. ha respinto la deduzione del ricorrente circa l’improcedibilità per difetto di querela in ordine al reato di atti di libidine su alunne minori degli anni quattordici, osservando che allo stesso era affidato il compito di vigilare sugli alunni nei giorni in cui si effettuava il servizio di mensa scolastica e, innegabilmente, tale compito, per i suoi contenuti e per la sua connotazione prevalentemente intellettuale — attesi i profili decisori ed auto-organizzativi che esso comportava —, non può svilirsi e rapportarsi ad una mera esecuzione materiale, insuscettibile di rientrare nella nozione di incaricato di pubblico servizio, delineata dall’art. 358 c.p.).
Cass. pen. n. 8622/1997
È da escludere che rivestano qualità di incaricati di pubblico servizio i dipendenti comunali addetti, quali “interratori” alla sepoltura delle salme, trattandosi di soggetti la cui attività è qualificabile come “meramente materiale”, senza che in contrario possa rilevare il fatto che essi siano tenuti, oltre che a svolgere il loro lavoro (avuto riguardo alla «pietas» verso i defunti) con particolare rispetto, delicatezza e attenzione, anche a dare contezza, secondo regolamento, al competente ufficio amministrativo, degli oggetti o ricorsi personali rinvenuti nell’esercizio della loro attività.
Cass. pen. n. 8619/1997
Le sezioni provinciali della Lega italiana per la lotta contro i tumori, alla quale è da attribuire la qualifica di ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, partecipano della natura pubblicistica di detto Ente, pur dopo la modifica statutaria introdotto con D.M. 24 marzo 1993 (G.M. 16 aprile 1994), in quanto concorrenti a realizzare la funzionalità tipica dell’ente medesimo. Il presidente ed i componenti dei consigli direttivi di dette sezioni non hanno, tuttavia, qualità di pubblici ufficiali ma solo di incaricati di pubblico servizio.
Cass. pen. n. 7315/1997
Riveste la qualità di incaricato di un pubblico servizio, a norma dell’art. 358 c.p., il ricevitore autorizzato dal Coni o dall’Unire a riscuotere l’importo delle poste relative alle giocate effettuate nei concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sportive, in quanto tali concorsi sono disciplinati da norme di diritto pubblico e perseguono interessi pubblici, quali la acquisizione di introiti finanziari destinati in parte allo Stato e in parte alla dotazione di enti creati per funzioni riguardanti l’attività sportiva di rilevanza collettiva; ed essendo previsto da specifiche norme (D.L.G. n. 496 del 1948 e D.P.R. n. 581 del 1951) che i detti enti possano autorizzare alla raccolta delle schede e alla riscossione delle poste soggetti estranei, i quali, in virtù di tale delegazione amministrativa, subentrano quindi nella posizione della pubblica amministrazione relativamente alle incombenze loro affidate, svolgendo mansioni che ineriscono direttamente al corretto e puntuale svolgimento del giuoco. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto responsabile del delitto di peculato, quale incaricato di un pubblico servizio, un titolare di ricevitoria autorizzata del Totocalcio che si era appropriato di somme costituenti l’importo delle poste delle giocate).
Cass. pen. n. 6687/1997
In tema di nozione della persona incaricata di un pubblico servizio, i dipendenti di un ente o di una società cessionari, anche in via non esclusiva, di un servizio di interesse pubblico, debbono essere considerati incaricati di un pubblico servizio, in quanto concorrono allo svolgimento dell’attività ad esso connessa, a nulla rilevando la natura pubblica o privata dell’ente o dell’imprenditore al quale questa attività sia riferibile. Deve pertanto essere riconosciuta tale qualità ad un autista di ambulanza di proprietà di società privata, autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale.
Cass. pen. n. 3403/1997
Gli enti fieristici hanno una base ordinamentale espressa da normative dello Stato e delle regioni, da regolamenti, da provvedimenti generali nonché da provvedimenti di autorizzazione e di controllo; d’altro canto svolgono attività contrassegnate dalla presenza di fini sociali, che impongono per l’ente una sottrazione della libera disponibilità dei fini operativi e l’imposizione di obiettivi che vanno oltre l’ambito degli interessi di apprezzamento privatistico. L’amministratore di un siffatto ente è pertanto incaricato di un pubblico servizio e la condotta del medesimo il quale si avvalga nella sua qualità, derivante dal suo inserimento nell’organizzazione, o dei suoi poteri, attinenti alla base ordinamentale del suo ufficio, per condizionare la volontà del privato ad accettare le sue pretese, configura il reato di concussione. (Fattispecie relative all’Ente Fiera di Vicenza).
Cass. pen. n. 5508/1997
La concessionaria pubblica per la trasmissione via radio e televisione in ambito nazionale svolge un pubblico servizio ed incaricati di pubblico servizio devono essere considerati i presentatori-conduttori delle trasmissioni. Poiché il rapporto di concessione non comprende solo le attività accessorie ed autonome rispetto a quelle connesse alla messa in onda dei programmi, come l’attività editoriale, di produzione di videocassette e quella di vendita dei programmi, deve ritenersi che anche le telepromozioni messe in onda nel corso dei programmi, che sono a questi collegate da una stretta relazione dal punto di vista gestionale, organizzativo e tecnico, rientrino nell’attività di esplicazione del servizio pubblico. È perciò configurabile il reato di concussione quando un conduttore che non abbia mere funzioni esecutive e d’ordine esiga dalla ditta che stipula il contratto per le telepromozioni compensi extra corrisposti in nero condizionando ad essi l’assunzione di un atteggiamento convincente e accattivante nella messa in scena della telepromozione e paventando in caso contrario un comportamento sciatto e dimesso. (Nell’affermare il principio di cui in massima la Corte di cassazione ha confermato il provvedimento con cui il tribunale del riesame aveva rigettato l’impugnazione avverso una misura cautelare personale nella quale il ricorrente sosteneva la illegittimità della misura quale conseguenza della impossibilità di ricondurre la condotta ipotizzata alla fattispecie della concussione).
Cass. pen. n. 10735/1996
Con riferimento alla nozione di pubblico servizio, le attività dispiegate da un privato concessionario in funzione e in dipendenza della concessione nonché in adempimento degli obblighi con essa impostigli al fine di assicurare il perseguimento dell’interesse pubblico, non possono definirsi attività di diritto privato per il solo fatto che sono espletate da soggetto estraneo alla pubblica amministrazione, ma conservano la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, il cui esercizio da parte del concessionario secondo le previsioni contenute nell’atto concessorio, attribuisce a costui il ruolo di organo indiretto dell’amministrazione.
L’attività dei pubblici ufficiali e quella degli incaricati di un pubblico servizio non sono separate e diversamente finalizzate, dato che sia le mansioni più elevate sia quelle di mera esecuzione concorrono a soddisfare su piani diversi gli interessi e i bisogni della collettività. Ne consegue che la nozione di pubblico servizio abbraccia normalmente quelle attività pubbliche che, pur essendo scevre di potestà d’imperio e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietà e di complementarietà rispetto a quelle del pubblico ufficiale, nell’ambito di una determinata organizzazione amministrativa, per cui appare certa in esse la finalità di espletare un servizio, che ancor quando non essenziale all’ente pubblico, risulta assunto nell’interesse della collettività.
Cass. pen. n. 2996/1996
La circostanza che la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle Usl sia retta dalle norme del codice civile, non vale a rendere privatistica la natura delle prestazioni dei suddetti soggetti le quali sono inserite nell’attività, certamente di natura pubblica, del servizio sanitario. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha ritenuto che dovesse riconoscersi la qualifica di incaricati di un pubblico servizio ad infermieri ed operatori tecnici addetti all’assistenza con rapporto diretto e personale del malato).
Cass. pen. n. 3755/1995
L’erogazione di somme di denaro da parte di un ente pubblico non implica che nella gestione delle medesime si abbia un servizio pubblico: perché ciò si verifichi è necessario che la natura del denaro sia pubblica il che ricorre esclusivamente quando il trasferimento dal suddetto ente nella disponibilità del privato avviene con vincolo di destinazione; tale vincolo può risultare o da espressa disposizione normativa o da manifestazione di volontà della pubblica amministrazione: figure sintomatiche dello stesso sono l’obbligo di rendiconto o di restituzione del residuo di gestione. (Affermando siffatti principi la Cassazione ha escluso che il presidente e il direttore amministrativo dell’Associazione Nazionale Assistenza Spastici fossero incaricati di un pubblico servizio nella gestione delle somme versate dalla Usl quali corrispettivo di prestazioni sanitarie: al proposito ha rilevato che nella convenzione tra la suddetta associazione e l’ente pubblico mancava una clausola che vincolasse il denaro corrisposto ad una particolare finalità).
Cass. pen. n. 3809/1995
Il coadiutore amministrativo, addetto in una Usl alla verifica della titolarità degli utenti ad ottenere il rilascio dei referti di analisi di laboratorio, previo controllo della relativa documentazione di preventivo pagamento dell’importo dovuto per la prestazione sanitaria, riveste la qualifica di incaricato di un pubblico servizio. Infatti, nell’ambito della indubbia attività pubblicistica d’interesse generale demandata al servizio sanitario nazionale ed attuata sul territorio dalle singole Usl, l’assolvimento dei compiti di controllo dell’avvenuto versamento di cui sopra a titolo di contribuzione pro quota a carico dell’assistito, ancorché non concreti l’esercizio dei poteri tipici della pubblica funzione, si colloca ben al di sopra dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione d’opera materiale: tale attività, secondo la connotazione tipica del pubblico servizio, si pone in realtà sul piano della sussidiarietà e della complementarietà rispetto alla funzione pubblica siccome attinente al momento dell’organizzazione amministrativa e strettamente indispensabile alla finalità di espletamento dell’interesse del singolo.
Cass. pen. n. 263/1995
Il custode di beni di cui sia certa la titolarità e l’appartenenza allo Stato in attesa che l’amministrazione provveda ad una loro destinazione d’uso è, alla stregua dell’art. 358 c.p., come «novellato» dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, un incaricato di pubblico servizio perché non svolge semplici mansioni d’ordine né porta un’opera meramente manuale, ma esercita, con autonomia e discrezionalità, poteri di gestione finalizzati alla salvaguardia del patrimonio immobiliare dello Stato, in attesa della sua definitiva destinazione non necessariamente identificabile — in ipotesi — con una concessione di uso privato del bene, onde egli concorre al conseguimento di un interesse della collettività, che caratterizza il pubblico servizio. Ne consegue che il custode dell’eredità giacente devoluta allo Stato che si appropria di beni mobili facenti parte della stessa eredità a lui affidati per ragione di servizio commette delitto di peculato.
Cass. pen. n. 11724/1994
Per la qualità d’incaricato di pubblico servizio, sulla scorta del disposto dell’art. 358 c.p. (nella sua formulazione originaria e dopo la sostituzione apportata con la L. 26 aprile 1990, n. 86), bisogna tener conto anche dell’esercizio di fatto del pubblico servizio, con la conseguenza che vanno riconosciute, come penalmente rilevanti attività svolte da dipendenti pubblici anche al di là delle proprie mansioni. (Nella fattispecie si trattava di commesso giudiziario che aveva illecitamente operato manipolando atti ed occultando fascicoli).
Cass. pen. n. 11476/1994
Il dipendente dell’ufficio ragioneria di un’azienda municipalizzata riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio quando svolge un’attività comunque diretta alla provvista dei mezzi finanziari occorrenti, anche se la stessa non è espressamente prevista nei compiti di ufficio e nella convenzione stipulata tra l’azienda municipalizzata e la società incaricata della vendita dei biglietti, ma viene da lui esercitata di fatto nell’interesse e con la consapevolezza dell’azienda. (Fattispecie relativa a capo cassiere di azienda municipalizzata di trasporti che si era impossessato delle somme versate dalla società incaricata della vendita dei biglietti che lo stesso, per consuetudine, provvedeva a incassare e versare in banca).
Cass. pen. n. 1408/1994
Riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il medico di fiducia che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della L. 22 maggio 1978, n. 194 (Norme sulla tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza), in quanto è la stessa legge ad equiparare tali funzioni a quelle dei medici del Servizio sanitario nazionale, inserendole all’interno di uno specifico iter che, avendo contemporaneamente carattere sanitario ed amministrativo, non può non essere considerato in modo unitario; né può affermarsi che l’unico momento della predetta attività che assume rilievo pubblicistico sia quello della certificazione, poiché questa altro non è che l’attestazione delle mansioni già espletate dall’agente come incaricato di un servizio avente certamente finalità pubblica, la cui parte più delicata non consiste nella certificazione, bensì nelle attività prodromiche alla stessa.
Cass. pen. n. 4639/1994
Poiché la Costituzione (art. 35) considera la formazione professionale dei lavoratori fra i compiti essenziali della Repubblica — si tratta di un’attività che lo Stato persegue direttamente o a mezzo di istituti, pubblici o privati — ne consegue che ai dirigenti e agli operatori dei corsi professionali (nella specie, l’Ente Nazionale di Formazione Professionale: Enfap) va riconosciuta, quanto meno, la qualità di persone incaricate di un pubblico servizio. (La Corte ha precisato che l’intero assetto organizzatorio e l’attività di formazione dell’Enfap sono regolati da norme di legge di indiscutibile natura pubblicistica, mentre sul piano operativo intervengono specifici atti amministrativi, coi quali viene riconosciuta la capacità tecnico-organizzativa dell’ente, assegnati i fondi per gestione e stabiliti i programmi di formazione. L’attività dell’Enfap, dunque, pur essendo riconducibile ad un’associazione non riconosciuta, risulta — globalmente considerata — sottoposta a norme di diritto pubblico).
Cass. pen. n. 4062/1994
Il Servizio sanitario nazionale rientra nel paradigma del servizio pubblico delineato dall’art. 358 c.p. Esso, infatti, persegue un interesse di natura pubblicistica, costituito dalla tutela della salute dei cittadini, è regolato da norme di diritto pubblico, nonché da provvedimenti autoritativi di competenza delle autorità amministrative preposte al settore. La suddetta qualificazione compete anche alle prestazioni sanitarie subordinate al pagamento, da parte degli assistiti, di una quota di partecipazione alla spesa, che non vale a spostare sul piano privatistico l’attività della struttura pubblica. Le relative somme, infatti, non hanno la natura di prezzo, ma quella di un ulteriore contribuzione al costo della singola prestazione medica, avente carattere integrativo rispetto ai contributi posti in via generale a carico dei cittadini. (Fattispecie in tema di peculato per appropriazione da parte di un addetto al servizio cassa della Usl).
Spetta la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’addetto all’ufficio cassa della Usl che, senza disporre di poteri autoritativi, liquida e riscuote dagli assistiti i contributi determinati, secondo le leggi vigenti, sulla base di percentuali da calcolarsi sul costo delle singole prestazioni indicato in apposite tabelle. Tali compiti richiedono, in special modo per quanto riguarda il corretto uso delle citate tabelle, un bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza, superiore a quello richiesto per lo svolgimento di mansioni esclusivamente materiali o di ordine. (Fattispecie in tema di peculato per appropriazione).
Cass. pen. n. 1931/1994
Poiché l’istituzione degli spacci operanti presso le caserme della polizia di Stato è uno dei compiti di benessere attribuiti dalla legge al Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza, l’esercizio di essi è, sotto ogni assetto, un pubblico servizio, con la conseguenza che i gestori di tali spacci (anche se persone estranee alla pubblica amministrazione) sono da qualificare incaricati di un pubblico servizio. (Applicazione in tema di peculato).
Cass. pen. n. 138/1994
L’art. 358 c.p. accoglie una nozione oggettiva di pubblico servizio, emergente dalla disciplina normativa dell’attività oggettivamente considerata, indipendentemente dal fatto che il suo esercizio sia affidato allo Stato o ad altri soggetti, pubblici o privati. Né ai fini della qualificazione come pubblico servizio di una attività esercitata da soggetto privato è necessario che la stessa costituisca oggetto di un provvedimento amministrativo (es. concessione) che legittimi l’esercizio dell’attività stessa. È soltanto necessaria l’esistenza di un atto (normativo, ma anche di rango inferiore, quali i regolamenti e i provvedimenti amministrativi a contenuto generale o particolare) dello Stato o dell’ente pubblico, con il quale l’attività viene assunta come propria dagli stessi. È, pertanto, di pubblico servizio l’attività, riconosciuta come funzionale ad uno specifico interesse pubblico, per il cui esercizio la legge prevede la costituzione di un apposito soggetto privato, quale ad esempio una società per azioni. (Nella specie la Corte ha riconosciuto che costituisce pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., l’attività della Gepi Spa – Società di gestione e partecipazioni industriali).
Cass. pen. n. 3657/1993
Pure se, alla stregua dell’art. 358, secondo comma, c.p., nel testo modificato dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la nozione di incaricato di pubblico servizio risulta più restrittiva di quella del precetto originario, nel senso che in essa non possono essere ricomprese le attività meramente esecutive, la legge ora ricordata ha corrispondentemente operato un ampliamento della detta nozione, correlandola all’attività in concreto espletata dall’agente, indipendentemente dal suo ruolo formale e da un effettivo rapporto di subordinazione con l’ente pubblico. Ne deriva, anche considerato il diritto vivente formatosi in subiecta materia, che la nozione di incaricato di un pubblico servizio (al pari della nozione di pubblico ufficiale) non è sostanzialmente diversa da quella accolta nell’assetto previgente, nel quale veniva definito come soggetto esplicante qualsiasi attività non autoritativa, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto corretta la qualità di incaricato di un pubblico servizio attribuita al segretario provinciale dell’Ordine dei farmacisti).
Cass. pen. n. 3944/1992
Alla stregua dell’art. 358 c.p., sostituito dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, va esclusa la qualifica di persona incaricata di pubblico servizio per chi svolga soltanto semplici mansioni di ordine e per la prestazione di opera meramente materiale. (Nella fattispecie – relativa a procedimento incidentale de libertate – la Suprema Corte ha ritenuto che non potesse escludersi la qualità di incaricato di pubblico servizio di un tecnico di rete della Sip, avente la possibilità di intervenire con operazioni urgenti e, quindi, fruente presumibilmente di una certa autonomia).
Cass. pen. n. 7958/1992
Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 358 c.p., come novellato dall’art. 18 della legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell’ambito di un’attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, né prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà.
Cass. pen. n. 6893/1992
Le complesse ed articolate funzioni attribuite ai tecnici di radiologia medica dalla L. 31 gennaio 1983, n. 25 (artt. 4 e 8), in sostituzione dell’art. 11 L. 4 agosto 1965, n. 1103 e dell’art. 24 reg. approvato con D.P.R. 6 marzo 1968, n. 680, sostanziano, ad abundantiam, l’oggettività del servizio di utilità collettiva, configurante l’incaricato di pubblico servizio, alla stregua di quanto previsto dall’art. 358 c.p., anche nella modifica apportata dall’art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86, non potendo relegarsi le funzioni di stretto legame collaborativo del medico, assegnate al tecnico radiologo, alle mansioni di ordine ed alla prestazione di opera meramente materiale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, è stata ritenuta legittima l’applicazione della norma dell’art. 542, comma terzo, n. 1 (procedibilità d’ufficio) e di quella di cui all’art. 61 n. 9 c.p. (aggravante della violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio).
Cass. pen. n. 3224/1992
Alla guardia particolare giurata, nella specie adibita alla vigilanza all’ingresso di un pubblico ente ospedaliero, deve attribuirsi, in virtù del disposto dell’art. 358 c.p., sostituito dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la qualità non di pubblico ufficiale ma di incaricato di pubblico servizio non avente la qualifica di pubblico impiegato. Invero, in forza del combinato disposto degli artt. 133 e 134 T.U.L.P.S., le guardie particolari giurate possono essere destinate soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, previa autorizzazione prefettizia che, per l’appunto, non può essere concessa «per operazioni che importino un esercizio di pubbliche funzioni o una violazione della libertà individuale». Né la qualità di pubblico ufficiale potrebbe essere loro attribuita sulla base della abilitazione loro concessa di stendere verbali fidefacenti ovvero della possibilità di collaborazione a richiesta delle forze dell’ordine nell’attività di repressione dei reati o di tutela dell’ordine pubblico. Quanto al primo profilo, trattasi di attività certativa non esplicante effetti all’esterno dell’ufficio e comunque inidonea a connotare una pubblica funzione se disgiunta da un autonomo potere certificativo. Quanto al secondo, si tratta di funzioni sussidiarie prive di autonomia, non dissimili — ancorché più qualificate — da quelle che, in certi casi sono chiamati a svolgere pure i privati cittadini. Non è pertanto configurabile in danno alle guardie particolari giurate il delitto di cui agli artt. 341 o 344 c.p.
Cass. pen. n. 464/1992
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, anche alla luce della nuova formulazione dell’art. 358 c.p. introdotta dall’art. 18 della L. 26 aprile 1990, n. 86, va attribuita la qualifica di incaricato di pubblico servizio all’amministratore di compagnia portuale, la cui attività non si risolva in semplici mansioni d’ordine o nella prestazione di opera meramente materiale. Il lavoro portuale, infatti, in quanto si concreta in una attività economica esercitata per un fine pubblico e soggetta ad una particolare disciplina, contenuta in norme di diritto pubblico e in atti autoritativi, che ne determinano i programmi e i controlli e provvede al suo indirizzo ed al suo coordinamento (artt. 108-112 c.n., 140 e seguenti, D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), ha tutti i caratteri del pubblico servizio.
Cass. pen. n. 4525/1991
Il farmacista titolare di farmacia esercente attività farmaceutica è incaricato di pubblico servizio. La distinta contabile che trasmette all’ufficio competente non è un atto pubblico ma costituisce semplicemente un riepilogo contabile finalizzato alla semplificazione del pagamento dei medicinali in essa indicati.
Cass. pen. n. 12329/1990
Agli effetti della legge penale è pubblico ufficiale chi, in forza di legge o di regolamento o di fatto, esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria, formando o concorrendo a formare, con la sua volontà, la volontà sovrana dello Stato o di altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie (deliberanti, consultive, esecutive) o anche aventi carattere accessorio attinenti all’attuazione dei fini istituzionali dei predetti enti. Si ha invece esercizio di un pubblico servizio in caso di attività esecutiva, del tutto sussidiaria, sfornita di potere d’imperio. (Nella specie è stato ritenuto che le mansioni svolte dall’imputato, coadiutore addetto alla segreteria generale dell’ufficio leva, scevre di potestà d’imperio, estranee a qualsiasi potere decisionale del consiglio di leva, presentavano connotazioni di mera sussidiarietà e di modesta complementarietà nell’ambito del detto ufficio e come tali dovevano essere considerate quali attribuzioni di un incaricato di pubblico servizio).
Cass. pen. n. 7204/1990
Deve considerarsi incaricato di un pubblico servizio il concessionario che, dopo la scadenza della concessione, continua ad espletare il servizio, in quanto l’elemento che rileva ai fini della qualificazione di esercente un pubblico servizio è il fatto dell’esercizio in concreto, con il beneplacito della P.A., della stessa attività oggetto della concessione. (Nella specie la Cassazione ha ritenuto «incaricato di un pubblico servizio» il legale rappresentante di una ditta concessionaria del servizio per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, benché all’epoca dei fatti la concessione fosse scaduta).
Cass. pen. n. 4023/1990
Il custode del macello comunale è persona incaricata di un pubblico servizio.
Cass. pen. n. 1906/1990
Tutti i dipendenti dell’Inps — che il controllo dello Stato e la natura del fine perseguito caratterizzano come ente pubblico — quando non sono rivestiti di una vera potestas per la quale assumono la veste di pubblico ufficiale, sono incaricati di pubblico servizio, perché la loro opera attiene ad un’attività sociale di pubblico interesse (fattispecie in tema di peculato).
Cass. pen. n. 10/1989
La R.a.i. Radiotelevisione Italiana, persona giuridica di diritto privato, è una società per azioni di interesse nazionale, concessionaria di un pubblico servizio di preminente interesse generale. In quest’ultimo rientrano non soltanto la gestione, l’esercizio degli impianti e l’attività di diffusione, ma anche l’attività diretta alla predisposizione dei programmi destinati alla trasmissione, escluse le attività commerciali «connesse», le quali non si pongono rispetto al servizio pubblico in rapporto di strumentalità necessaria. Gli amministratori della R.a.i. sono incaricati di pubblico servizio e possono quindi commettere i delitti di peculato o di malversazione secondo la natura giuridica dei fondi oggetto di appropriazione o di distrazione.
Cass. pen. n. 9581/1989
È persona incaricata di un pubblico servizio il dipendente del titolare di ricevitoria del lotto — a prescindere dalle mansioni risultanti dal relativo rapporto di lavoro nella ricevitoria stessa — qualora le funzioni effettivamente esercitate concernano i ricevimenti delle giocate e il pagamento delle vincite, nonché la compilazione dei bollettari relativi, e si risolvano in una sostituzione in toto del titolare, pur solo in via occasionale. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l’imputato, condannato per peculato e falso, aveva dedotto l’illegittimità dell’attribuzione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, assumendo di essere solo addetto alle pulizie dell’ufficio).
Cass. pen. n. 1464/1967
Va riconosciuta la qualifica di incaricato di pubblico servizio a colui, che, pur inquadrato nel ruolo di una Università degli Studi in virtù di un rapporto stabile e continuativo come bidello, oltre alle inferiori e corrispondenti mansioni di pulizia dei locali dell’Ateneo e della loro custodia, svolga anche varie attività di tecnico di particolare delicatezza, quali la manutenzione degli apparecchi radiologici, il fissaggio e lo sviluppo delle lastre nonché l’ordinaria collaborazione all’opera dei radiologi.
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