14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8797 del 24 febbraio 2003
Posted at 19:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
Con la trasformazione dell’ente pubblico economico «Poste Italiane» in società per azioni, non è più configurabile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]