16 Mar Art. 357 — Nozione del pubblico ufficiale
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”12″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 23236/2016
L’ENASARCO è un ente che, pur avendo la forma giuridica di fondazione di diritto privato, persegue finalità di pubblico interesse, posto che si occupa di previdenza integrativa a contribuzione obbligatoria degli associati, cui eroga un servizio pubblico sotto la vigilanza ministeriale e della Corte dei Conti; ne deriva che deve essere riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio a colui che determina la scelte degli investimenti immobiliari di detto soggetto giuridico. (Fattispecie in tema di corruzione in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva attribuito tale qualifica al Presidente della Fondazione).
Cass. pen. n. 41004/2015
Ricorre la qualità di pubblico ufficiale in capo al protutore dell’interdetto che, al di fuori dei casi di usurpazione dell’investitura, eserciti di fatto le funzioni proprie del tutore, svolgendo, quest’ultimo, poteri autoritativi e certificativi propri di una pubblica funzione nell’interesse della collettività. (Nella specie l’imputato, formalmente designato protutore dell’interdetto dal giudice tutelare, aveva esercitato, in una situazione di prolungata tolleranza da parte dell’amministrazione, i poteri propri del tutore).
Cass. pen. n. 38466/2015
Il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l’insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l’attribuzione della qualifica al direttore di un centro studi riconosciuto dalla Regione Sicilia, ove venivano rilasciati diplomi ideologicamente falsi a soggetti che mai avevano sostenuto l’esame di Stato).
Cass. pen. n. 10140/2015
In tema di reati contro la P.A., gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano, e conseguentemente il presidente di uno dei suddetti ordini può assumere la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che correttamente la sentenza impugnata avesse ravvisato il delitto di peculato con riferimento alla condotta del presidente di un ordine degli architetti, il quale aveva attinto per finalità private ai fondi dell’ordine ed aveva poi giustificato l’uscita – anche mediante una falsa fattura di acquisto di beni – rappresentando l’esistenza di esigenze istituzionali).
Cass. pen. n. 15367/2014
L’insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l’esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all’interno dell’edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media).
Cass. pen. n. 18372/2013
Va qualificato pubblico ufficiale l’impiegato dell’ufficio provinciale del lavoro addetto alla formazione delle graduatorie del collocamento obbligatorio, in quanto, svolgendo un’attività certificatoria, concorre alla formazione della volontà della pubblica amministrazione.
Cass. pen. n. 34688/2011
Integra il reato previsto dall’art. 651 c.p. il comportamento di chi, sorpreso in atteggiamento venatorio, si rifiuti di declinare le proprie generalità a richiesta di guardie venatorie, in quanto, in tale ipotesi, queste ultime agiscono nell’esercizio dei compiti di vigilanza che le sono propri.
Cass. pen. n. 28086/2011
In tema di reati di falso, il titolare dell’agenzia automobilistica che gestisce il cosiddetto “sportello telematico dell’automobilista”(STA) – il quale, ex art. 4 D.P.R. n. 358 del 2000, deve verificare, ai fini del rilascio della carta di circolazione, la idoneità, la completezza e la conformità tanto della domanda, quanto della documentazione presentata dall’interessato nonché l’avvenuto versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente – forma un atto pubblico, con la conseguenza che egli riveste la qualifica di pubblico ufficiale nel compimento dell’intero “iter”che sfocia nella produzione del predetto documento. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato l’ordinanza del Tribunale del riesame, il quale aveva ritenuto che il titolare di detta agenzia agisse come p.u. solo nel momento in cui accertava l’identità del richiedente e considerato le ulteriori attività meramente materiali e al di fuori dei poteri autoritativi e di certificazione del p.u.).
Cass. pen. n. 43359/2010
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, l’operatore comunale della viabilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in quanto, avendo il potere di elevare contravvenzioni per infrazioni al traffico di veicoli, è altresì del potere di certificazione dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione.
Cass. pen. n. 39351/2010
In tema di reati contro la P.A., gli ordini professionali devono ritenersi enti pubblici deputati alla tutela degli interessi della categoria che rappresentano e conseguentemente il direttore amministrativo e l’impiegato di uno dei suddetti ordini possono assumere la qualifica di pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di peculato).
Cass. pen. n. 33724/2010
Il coadiutore giudiziario nominato nell’ambito di una procedura di amministrazione giudiziaria è pubblico ufficiale in quanto svolge, su specifica autorizzazione del giudice e unitamente all’amministratore giudiziario, una qualificata funzione di collaborazione alla realizzazione della procedura.
Cass. pen. n. 36641/2008
In tema di falsità ideologica in atto pubblico, il direttore dei lavori di un’opera pubblica commissionata da un ente pubblico riveste la qualità di pubblico ufficiale, sicchè gli atti dallo stesso posti in essere nell’esercizio dei poteri e dei doveri connessi all’incarico hanno natura di atti pubblici.
Cass. pen. n. 35839/2008
Riveste la qualifica di pubblico ufficiale il capotecnico della Motorizzazione civile addetto all’espletamento delle pratiche di revisione autoveicolare. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio e falso ideologico e materiale concernente le certificazioni, apposte sul libretto di circolazione, circa la regolarità delle revisioni periodiche di automezzi ).
Cass. pen. n. 31656/2008
Il commissionario giudiziario, nominato dal giudice dell’esecuzione civile per la vendita dei beni pignorati, è pubblico ufficiale in quanto svolge, senza alcuna dipendenza funzionale dalle parti, compiti d’ausiliario del giudice non meramente esecutivi.
Cass. pen. n. 35836/2007
Il medico convenzionato con l’A.S.L. riveste la qualifica di pubblico ufficiale, e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto svolge la sua attività per mezzo di poteri pubblicistici di certificazione, che si estrinsecano nella diagnosi e nella correlativa prescrizione di esami e prestazioni alla cui erogazione il cittadino ha diritto presso strutture pubbliche, ovvero presso strutture private convenzionate.
Cass. pen. n. 31425/2007
Ha natura di funzione pubblica la riscossione delle tasse automobilistiche da parte di una delegazione dell’ACI.
Cass. pen. n. 38698/2006
Sono pubblici ufficiali i funzionari di vertice di un’azienda municipalizzata che hanno concorso a formarne la volontà e a certificarne le spese e la complessiva gestione finanziaria. (Fattispecie relativa a reato di corruzione propria ascritto a dirigente dell’ACEA, in relazione alla quale la Corte ha ritenuto che la successiva trasformazione dell’azienda in società per azioni non potesse spiegare effetti, ai sensi dell’art. 2 c.p., ai fini dell’esclusione del reato, esulando dall’ambito dell’applicazione di quest’ultima norma la successione di fatti o atti amministrativi che, senza modificare la norma incriminatrice o comunque influire su di essa, agiscano, modificandoli, sugli elementi di fatto, sì da non renderli più sussumibili sotto l’astratta fattispecie normativa).
Cass. pen. n. 29772/2006
In tema di peculato, il vigile del fuoco, anche se in servizio volontario, deve essere sempre considerato pubblico ufficiale, in quanto il riconoscimento della pubblicità della funzione è indipendente dalle modalità di instaurazione del rapporto organico e dal collegamento o meno a un rapporto di servizio o a un servizio di volontariato.
Cass. pen. n. 39955/2005
Al direttore di un’unità operativa di un ente ospedaliero deve riconoscersi la qualità di pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 34327/2005
Avuto riguardo alla nozione oggettivistica della qualità di pubblico ufficiale, quale risultante dall’attuale formulazione dell’art. 357 c.p., introdotta dall’art. 17, legge 26 aprile 1990 n. 86, è da escludere che possa ritenersi investito di detta qualità il presidente del Consiglio di un Ordine forense con riguardo ad attività non istituzionale, quale deve ritenersi quella costituita, nella specie, dalla organizzazione, senza previa deliberazione dei competenti organi dell’ordine forense, di convegni di studio finanziati con accrediti degli interessati su conti correnti non iscritti in bilancio, pur se intestati al consiglio dell’ordine e gestiti, per la carica, dal solo presidente, nulla rilevando in contrario che detta attività apparisse svolta sotto l’egida del summenzionato Consiglio e con il consenso, di fatto, dei componenti del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso che, nel caso in esame, potesse costituire il reato di peculato la condotta consistita nell’essersi il presidente del Consiglio dell’Ordine appropriato della somme versate sui suddetti conti correnti, ravvisandosi invece il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dello stesso consiglio dell’ordine, cui le somme dovevano comunque ritenersi appartenenti).
Cass. pen. n. 30856/2005
Il concessionario di una pesa pubblica, nell’attività di rilascio delle bolle di pesatura, riveste la qualifica di pubblico ufficiale, giacché le bolle di pesa pubblica costituiscono atti pubblici, aventi valore costitutivo e diretti a provare un’attività dal medesimo soggetto compiuta. Tale qualità soggettiva, in base alle norme che regolano il concorso nel reato proprio, deve riconoscersi anche in capo al collaboratore del concessionario, il quale, nello svolgimento della sua attività, è parimenti investito di poteri certificativi.
Cass. pen. n. 28527/2005
Il dipendente dell’impresa esercente servizi postali in appalto, addetto al trasporto di effetti postali, valori e corrispondenza ordinaria, deve considerarsi pubblico ufficiale, laddove il contratto di appalto gli attribuisca il compito di rilasciare o farsi rilasciare ricevuta per iscritto (fattispecie in tema di peculato).
Cass. pen. n. 12175/2005
La qualifica di pubblico ufficiale non viene meno, per un soggetto chiamato a svolgere le relative funzioni, quando sussistano irregolarità nel procedimento o nell’atto di conferimento dell’ufficio, dato che in proposito assume rilievo il mero esercizio dei poteri autoritativi con il consenso dell’amministrazione interessata. (In motivazione la Corte ha distinto il caso delle irregolarità nell’investitura da quello del cosiddetto «funzionario di fatto» ove l’investitura diviene oggetto di una declaratoria di invalidità, la quale per altro non esclude, a sua volta, la validità degli atti compiuti e la qualifica soggettiva dell’agente).
La qualità di pubblico ufficiale, per i componenti di un organismo collegiale cui la legge attribuisce l’esercizio di pubbliche funzioni, sussiste anche quando la loro individuazione avvenga, per disposizione normativa, a cura di enti di diritto privato ed in rappresentanza di essi. (Fattispecie relativa ad un sanitario, rappresentante di categoria designato da una associazione di invalidi, componente di una commissione medica periferica istituita per valutare il riconoscimento di provvidenze a favore di mutilati e invalidi civili).
Cass. pen. n. 34558/2003
Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, né lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, né tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro. Nell’ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico servizio è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale. Integra pertanto il reato di peculato il fatto del dipendente dell’Enel incaricato della riscossione dei pagamenti dei compensi dovuti all’ente con poteri di transazione e di concessione di dilazioni nei confronti di utenti morosi e di disporre i distacchi della fornitura di energia elettrica.
Cass. pen. n. 20953/2003
Rivestono la qualità di pubblici ufficiali i componenti della commissione amministratrice di un’azienda municipalizzata, in quanto deputati in base alle norme di diritto pubblico alla formazione e manifestazione della volontà dell’azienda stessa, la quale ha carattere di ente pubblico, per la natura pubblica dell’ente locale da cui deriva la propria origine, per la disciplina di amministrazione e vigilanza dello stesso, nonché per il fine pubblico che persegue e per la forma di gestione finanziaria, ove è previsto il versamento degli utili al Comune e — in caso di deficit — la reintegrazione del bilancio con i mezzi della finanza pubblica facenti capo a detto ente territoriale.
Cass. civ. n. 9949/2003
Il medico ospedaliero che, non avendo optato per l’attività libero-professionale intramuraria, proceda in orario di lavoro, servendosi dei locali e delle risorse dell’istituto di appartenenza, ad effettuare visite sanitarie, agisce nella propria qualità di pubblico ufficiale. Ne consegue che commette il delitto di abuso di ufficio il sanitario il quale, facendo uso di beni di pertinenza pubblica (ivi compreso il suo stesso tempo di lavoro), percepisca privatamente un compenso dal paziente visitato, così esercitando abusivamente attività intramuraria in violazione della relativa disciplina.
Cass. pen. n. 9691/2003
Gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri sono considerati in Servizio permanente e non cessano dalle loro qualità di pubblici ufficiali anche quando non sono comandati in servizio. Ne consegue che, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 337 c.p., non spiega alcun effetto la circostanza che il militare fosse fuori servizio al momento del suo intervento.
Cass. pen. n. 8797/2003
Con la trasformazione dell’ente pubblico economico «Poste Italiane» in società per azioni, non è più configurabile l’aggravante inerente alla natura pubblica della persona offesa dal reato di truffa, in quanto la natura eventualmente pubblica del servizio prestato assume rilievo esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p.
Cass. pen. n. 34400/2001
La persona che partecipa, con ruolo di carattere determinante, alle scelte degli investimenti immobiliari di un ente a carattere previdenziale, quale l’Inadel, riveste la qualifica di pubblico ufficiale e non quella di incaricato di pubblico servizio, in quanto tale attività è esercizio della funzione pubblica inerente al migliore utilizzo di risorse destinate al servizio previdenziale, svolta dall’ente pubblico non economico, in cui solo il risultato finale assume le forme del diritto privato. (Nella fattispecie la Corte ha escluso che tale attività fosse qualificabile come servizio pubblico svolto in forma privatistica da un soggetto privato).
Cass. pen. n. 20118/2001
In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico attuata con il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71 e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.L.vo 22 luglio 1999, n. 261 ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D.L.vo 30 luglio 1999, n. 284. (In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale all’addetto ai servizi postali in relazione all’attività di contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, per i poteri certificatori esercitati).
Cass. pen. n. 15542/2001
La qualifica di testimone (e dunque di pubblico ufficiale) si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione; ne consegue che, a prescindere dalla materiale ricezione di tale citazione (essendo la notifica solo un mezzo — successivo al provvedimento giudiziale — necessario per assicurare la presenza davanti alla autorità giudiziaria), l’esigenza di tutelare il prestigio, di garantire la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle dichiarazioni è perseguita — anche tramite sanzione penale — sin dal momento in cui viene emesso il suddetto provvedimento, che esplica immediatamente i suoi effetti.
Cass. pen. n. 10272/2001
Sono da ritenere investiti della qualità di ufficiali di polizia giudiziaria gli ispettori postali ai quali detta qualità è espressamente attribuita dal D.M. 14 agosto 1943, in base al quale essi «sono incaricati di ricercare e accertare i reati che interessino direttamente o indirettamente l’organizzazione, l’esecuzione, l’utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengano perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi.
Cass. pen. n. 6138/2001
Sono pubblici ufficiali i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento in istituti privati parificati o legalmente riconosciuti, in quanto esercitano i loro compiti con gli stessi poteri che competono a coloro che operano, analogamente, in istituti pubblici. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico in atto pubblico posto in essere dal preside, dal legale rappresentante e da alcuni professori di un istituto privato legalmente riconosciuto, i quali avevano fatto figurare nei registri di classe — di cui, nell’occasione, è stata ribadita la natura di atto pubblico — lo svolgimento di più lezioni rispetto a quelle realmente tenute).
Cass. pen. n. 11752/2000
Il coadiutore tecnico-contabile del curatore del fallimento, autorizzato a prestare la propria attività professionale, in rappresentanza della curatela, presso l’Ufficio IVA in ordine ad una vertenza tributaria, svolge una qualificata collaborazione alla funzione giudiziaria, e pertanto esercita funzioni di pubblico ufficiale; è configurabile pertanto il reato di peculato (e non quello di appropriazione indebita) quando, come nella specie, il suddetto coadiutore, ricevuta dal curatore una somma di denaro al fine di definire una contestazione tributaria mediante presentazione all’Ufficio Iva di istanza di sanatoria e relativo pagamento, se ne sia appropriato.
Cass. pen. n. 11611/2000
Il primario di un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale. Infatti, l’attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell’alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficietne perché l’ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi.
Cass. pen. n. 10027/2000
Ai fini della individuazione della qualità di pubblico ufficiale, l’ente delle Ferrovie dello Stato, anche dopo la trasformazione in Spa, conserva le connotazioni proprie della originaria natura pubblicistica; conseguentemente non viene meno la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dei dipendenti delle FF.SS., che deve essere valutata in concreto secondo il criterio funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p. (Nella specie la Corte ha ritenuto che il capotreno, addetto al controllo del biglietto ferroviario, fosse abilitato alla constatazione dei fatti ed alla relativa verbalizzazione con identificazione del viaggiatore nell’ambito dell’attività di accertamento delle infrazioni alla polizia dei trasporti).
Cass. pen. n. 6575/2000
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, devono considerarsi enti pubblici economici, in base alla legge 16 giugno 1938, n. 1303, quelli che perseguono un fine pubblico e sociale attraverso un’attività imprenditoriale, improntata a criteri di economicità (che cioè garantiscano almeno un’autosufficienza economica mediante un equilibrio tra costi e ricavi), anche se non necessariamente di lucro; ne deriva che tale non può considerarsi «l’Ente Colombo ’92», al quale la legge 23 agosto 1988, n. 373, ha conferito la personalità giuridica di diritto pubblico, in considerazione del limitato periodo previsto per la sua esistenza e dei compiti di costruzione di grandi opere pubbliche assegnatigli dalla legge, i quali escludono che ai suoi scopi possa far fronte con entrate diverse da quelle rappresentate da ingenti contributi statali. Ne consegue, altresì, che all’amministratore delegato dell’ente — al quale è stata conferita la rappresentanza al fine di svolgere tutta l’attività inerente alle gare di appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, la formazione dei relativi contratti e la consegna delle opere nella disponibilità della pubblica amministrazione — va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p.
Cass. pen. n. 3282/2000
Anche a seguito della trasformazione in società per azioni dell’Ente pubblico postale, permane in capo al dipendente incaricato della consegna dei telegrammi e delle relative attestazioni, l’esercizio di poteri certificativi propriamente insiti ad un pubblico servizio, quale resta quello telegrafico, a ragione della connotazione pubblicistica della disciplina normativa che continua a disciplinarlo, e del perseguimento di connesse finalità pubbliche, per le quali resta indifferente il fatto che, a seguito della “privatizzazione” della società per azioni, per l’espletamento risultino utilizzati strumenti privatistici. Prevale, in particolare, ai fini della qualifica di pubblico ufficiale in capo all’agente, il criterio oggettivo-funzionale di cui agli artt. 357 e 358 c.p. in riferimento alla natura del servizio telegrafico esercitato. (Fattispecie relativa a falsificazione della “scheda di servizio” del recapito telegrafico commessa da un agente del servizio telegrafico centrale. In forza del principio affermato, la Corte ha ritenuto sussistente la configurabilità del reato di cui all’art. 476 c.p.).
Cass. pen. n. 9929/1999
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, i servizi postali appartengono al novero dei servizi pubblici, sia per la situazione di sostanziale monopolio della produzione affidata all’Ente Poste, sia per la funzione pubblica che assume il mezzo di raccolta, di trasporto e di distribuzione della corrispondenza, anche in rapporto ai c.d. «servizi in danaro» svolti dall’Ente medesimo. (Fattispecie in tema di peculato commesso da un operatore di esercizio postale relativamente all’impossessamento di un plico assicurato contenente la somma di ottanta milioni. La Corte ha altresì ritenuto che nella specie il responsabile avesse la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale piuttosto che quella di incaricato di pubblico servizio indicata dal giudice di merito, in ragione del potere certificativo esercitato dal soggetto per la ricezione, consegna e trasporto dei plichi).
Cass. pen. n. 8161/1999
Va riconosciuta la qualità di pubblici ufficiali ai membri del Comitato degli investimenti costituito all’interno del Consiglio di amministrazione della Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro i quali, preposti all’amministrazione delle casse pensioni di alcune categorie di pubblici dipendenti, e in particolare all’impiego dei fondi patrimoniali in acquisti di immobili, abbiano formato e manifestato la volontà della pubblica amministrazione secondo articolate procedure, conclusesi con la deliberazione di acquisto, a nulla rilevando che nella fase successiva a tale deliberazione, riguardante la stipula dei relativi contratti, le parti operassero in posizione di parità, trattandosi di atti conclusivi di un complesso procedimento amministrativo strettamente attinente all’esercizio di una pubblica funzione.
Cass. pen. n. 7487/1999
L’attribuzione a taluno della qualità di «funzionario di fatto», ai fini penalistici, presuppone l’effettività e non la mera apparenza dello svolgimento, senza valido titolo, di una pubblica funzione; ciò in linea con la nozione di pubblico ufficiale dettata dall’art. 357 c.p. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta l’esclusione della qualità di funzionario di fatto in capo ad un soggetto che svolgeva attività di «segretario politico particolare» di un ministro e che, in tale qualità — oltre che in quelle di consigliere regionale e comunale, risultate peraltro prive di riconoscibile rapporto strumentale con i fatti oggetto di imputazione — era stato accusato di corruzione passiva per atti contrari ai doveri d’ufficio.
Cass. pen. n. 4062/1999
Il consulente tecnico del pubblico ministero – incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l’investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all’esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell’incarico, sempre che l’offerta corruttiva sia fatta a cause delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.
Cass. pen. n. 3004/1999
Il professore presso un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l’insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86; tale qualifica non ha, invece, l’assistente tecnico, figura istituita dall’art. 68 del R.D. 30 aprile 1924, n. 965 con compiti meramente esecutivi necessari per coadiuvare l’insegnante di materie tecniche nell’uso del laboratorio.
Cass. pen. n. 10086/1998
Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi — nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo — la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza (nell’una) o la mancanza (nell’altro) dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 predetto. (In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l’attività previdenziale del “Fondo Pensioni” della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico — volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici — e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del “Fondo” predetto).
Cass. pen. n. 9722/1998
Le guardie ecologiche (nella specie, del Parco Ticino della Regione Lombardia), in quanto guardie giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell’ambiente, affidati alla loro vigilanza e custodia, nell’ambito dell’esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex artt. 133 e 134 del T.U. di P.S. cui rimandano per la relativa nomina le leggi n. 105 del 1980 e n. 63 del 1983 della Regione Lombardia. (Fattispecie in tema di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale).
Cass. pen. n. 8854/1998
Alla luce delle disposizioni della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il cui art. 10, comma sesto, prevede che «la costruzione e la gestione delle autostrade è l’oggetto principale della Soc. Autostrade spa», si devono ribadire le finalità oggettivamente pubbliche del servizio svolto da detta società, indipendentemente dalla sua organizzazione giuridica di società per azioni di diritto privato. Ne consegue che l’attività svolta da tale società — anche per essere esercitata in regime di concessione amministrativa — ha la natura di attività amministrativa e non di attività di diritto privato, dal che consegue ulteriormente la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o di persona incaricata di un pubblico servizio dei suoi rappresentanti, ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di «pubblico ufficiale o comunque di incaricato di pubblico servizio» del presidente della società ai fini del reato di corruzione propria nella gestione degli appalti concessi dalla società stessa).
Cass. pen. n. 7240/1998
Il soggetto il quale, in forza di una concessione amministrativa avente ad oggetto la realizzazione di un’opera pubblica, sia investito di poteri e facoltà propri dell’ente concedente, fra cui quelli concernenti la stipulazione dei contratti di appalto per l’esecuzione materiale di detta opera, secondo una procedura ispirata a fini di pubblico interesse, acquista, ancorché trattisi di soggetto privato, nell’esercizio di detti poteri e facoltà, qualità di pubblico ufficiale, attesa la natura oggettivamente amministrativa dell’attività a lui demandata. (Nella specie, in applicazione di tale principio, è stata riconosciuta corretta dalla S.C. l’attribuzione della qualità di pubblici ufficiali, ai fini della configurabilità a loro carico del reato di corruzione, ai componenti del consiglio d’amministrazione della Metropolitana Milanese Spa, concessionaria della costruzione dell’omonima opera in forza di convenzione stipulata con la Regione Lombardia e con il Comune di Milano, poi integrata dalle prescrizioni contenute nella legge regionale 12 settembre 1983, n. 70).
Cass. pen. n. 5575/1998
Ai sensi dell’art. 357 c.p., è pubblico ufficiale non solo colui il quale con la sua attività concorre a formare quella dello Stato o degli altri enti pubblici, ma anche chi è chiamato a svolgere attività avente carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, in quanto anche in questo caso si verifica, attraverso l’attività svolta, una partecipazione, sia pure in misura ridotta, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. Ne consegue che, per rivestire la qualifica di pubblico ufficiale, non è indispensabile svolgere un’attività che abbia efficacia diretta nei confronti dei terzi – nel senso cioè che caratteristica della pubblica funzione debba essere quella della rilevanza esterna dell’attività medesima – giacché ogni atto preparatorio, propedeutico ed accessorio, che esaurisca nell’ambito del procedimento amministrativo i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a produrre effetti interni alla pubblica amministrazione, comporta, in ogni caso, l’attuazione completa e connaturale dei fini dell’ente pubblico e non può essere isolato dall’intero contesto delle funzioni pubbliche. (Nella fattispecie, i giudici della corte di merito, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal tribunale in primo grado, avevano assolto dai reati di concussione e tentata concussione un impiegato comunale – addetto alla sezione agricoltura ed alla direzione dei lavori appaltati con gare ufficiose – accusato di aver indotto ovvero tentato di indurre alcune persone a versargli somme di danaro, con la minaccia di non invitarli più a partecipare alle gare ufficiose suddette. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso proposto dal P.M. e nell’enunciare il principio di cui in massima, ha annullato con rinvio l’impugnata sentenza precisando che il giudice di merito, in sede di rinvio e sulla scorta di tutto quanto emerso nel processo circa i compiti svolti dall’imputato, avrebbe dovuto valutare se nella sua attività l’imputato stesso era provvisto di poteri autoritativi e se l’attività certificativa svolta assumeva rilievo in ordine alla formazione della volontà dell’ente comunale quanto ai rapporti di appalto e di lavoro subordinato con terzi estranei all’amministrazione).
Cass. pen. n. 5116/1998
Rivestono la qualità di pubblici ufficiali il presidente del consiglio di amministrazione e il direttore dei lavori di una società concessionaria dell’Anas per la cura della viabilità autostradale (Spa «Autostrada del Brennero») in relazione all’attività connessa alla procedura per l’assegnazione degli appalti, alle procedure espropriative e ai controlli circa l’esecuzione dei lavori. Infatti, a seguito di detto rapporto di concessione, l’Anas — che è un ente istituito e disciplinato con leggi dello Stato dirette al mantenimento e allo sviluppo della rete di pubblica viabilità, soggetto alla direzione e al controllo del Ministero dei lavori pubblici e ai conseguenti atti autoritativi — ha trasferito a detta società alcune sue attribuzioni di rilevanza pubblica, quali la programmazione e la esecuzione dei necessari lavori e delle connesse attività.
Cass. pen. n. 4825/1998
Atteso che la funzione amministrativa caratterizzata dall’esercizio di poteri certificativi è da qualificarsi pubblica a norma dell’art. 357 c.p., riveste la qualità di pubblico ufficiale l’operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale. (Fattispecie in tema di oltraggio. In motivazione la Corte ha chiarito che la funzione certificativa rientra tra i profili professionali dell’operatore amministrativo di V livello, quale nella specie, ma che comunque ciò che rileva è il reale esercizio di una pubblica funzione accompagnato dall’acquiescenza o dal consenso anche tacito della P.A.).
Cass. pen. n. 11462/1997
I componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero rivestono la qualifica di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico. In particolare, ai sensi dell’art. 10 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, spetta al consiglio di amministrazione di un ente pubblico quale quello ospedaliero, nell’attuazione del procedimento amministrativo di rilevanza pubblica di controllo sulla formazione del contratto di diritto privato, deliberare la stipulazione dei contratti con i privati e perfezionarne la formazione con un procedimento pubblicistico. Tale procedimento investe, tra l’altro, la deliberazione a contrattare, la scelta del contraente, la opportunità e la rilevanza del negozio nonché la condicio iuris di efficacia di esso consistente nella definitiva approvazione del contratto, sicché solo dopo lo svolgimento di tale complesso procedimento, con l’instaurarsi a favore del privato di un vero e proprio diritto soggettivo, le fasi successive della disciplina del contratto si svolgeranno su un piano paritetico dei contraenti, disciplinato dal diritto privato. (Fattispecie relativa a corruzione).
Cass. pen. n. 7972/1997
La qualifica di pubblico ufficiale, secondo l’attuale formulazione dell’art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Al dipendente dell’Ente Poste Italiane — ente che senza dubbio svolge un servizio pubblico, consistente nell’assicurare la comunicazione epistolare e ogni altro tipo di comunicazione — al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti postali, va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nella attività connessa alla riscossione delle somme versate in conto corrente, trattandosi dell’esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria. (Fattispecie di falso ideologico commesso da un addetto al servizio conti correnti postali relativamente alla attestazione del versamento e della contestuale riscossione delle somme portate in conto corrente).
Cass. pen. n. 2036/1997
Ai fini della nozione di pubblico ufficiale, non rileva il rapporto di dipendenza del soggetto rispetto allo Stato o ad altro ente pubblico, ma è richiesto soltanto l’esercizio effettivo di una pubblica funzione. Tale deve essere considerata l’attività consistente nella acquisizione della prova di un fatto, imposta dall’ordinamento, come condizione necessaria per l’erogazione di un pubblico servizio. (Nella specie, è stato ritenuto configurabile il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, ex art. 483 c.p., nel fatto di chi, in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa a un funzionario dell’Enel, aveva attestato, contrariamente al vero, che l’immobile da lui condotto era stato costruito sulla base di una regolare concessione edilizia, trattandosi di un presupposto necessario, in base alle vigenti disposizioni, per l’ottenimento di fornitura di energia elettrica).
Cass. pen. n. 1128/1997
Il primario ospedaliero nello svolgere nell’ambito della struttura ospedaliera attività libero-professionale (cosiddetta intra moenia) consentitagli dal D.P.R. n. 270 del 20 maggio 1987, non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di un pubblico servizio. Egli invero nell’esplicare la suddetta attività si limita a mansioni di natura tecnica senza concorrere in alcun modo a formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione; d’altro canto le prestazioni in questione non risultano in alcun modo regolate da norme pubbliche. (Affermando siffatto principio la Cassazione ha escluso la configurabilità del reato di abuso di ufficio con riguardo a comportamento di un primario che, nell’esercizio della libera professione nell’ospedale, si era fatto pagare dal cliente anziché indirizzare lo stesso alla cassa dell’ente. In particolare la Corte Suprema ha rilevato che l’art. 87 citato D.P.R. nello stabilire che il corrispettivo delle visite private intra moenia debba essere versato a tale cassa non implica disciplina pubblicistica trattandosi di semplice modalità di pagamento rivolta a far pervenire direttamente all’ente la percentuale dovutagli per l’uso consentito al medico delle attrezzature ospedaliere).
Cass. pen. n. 9950/1996
Anche dopo che la L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto la trasformazione dei consorzi autonomi dei porti in società di diritto privato i responsabili continuano a rivestire la qualità di pubblici ufficiali nelle attestazioni e certificazioni inerenti l’esecuzione dei lavori assegnati con la procedura degli appalti pubblici sicché deve rispondere del reato di falso ideologico in atto pubblico il responsabile del consorzio che attesti, sottoscrivendo uno stato di avanzamento, come eseguite dall’impresa appaltatrice lavori in realtà già eseguiti in precedenza ed indipendentemente dall’appalto da altra ditta.
Cass. pen. n. 8508/1996
L’ostetrica che risulti abilitata ad esprimere la volontà dell’ente ospedaliero nella procedura di ammissione all’intervento di interruzione volontaria di gravidanza — sia pure in ordine alle fasi preliminari di tale procedura e nell’ambito delle attribuzioni tipicamente inerenti alla sua professione — riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 6406/1996
Il testimone, partecipando con la sua deposizione alla formazione della volontà del giudice, riveste, sin dal momento della sua citazione, la qualità di pubblico ufficiale ex art. 357 c.p.
Cass. pen. n. 6026/1996
L’intera attività di collaudo di un’opera pubblica e quindi l’operato di tutti i soggetti che la esplicano — e non soltanto quello del ministro che la conclude — ha il fine di verificare e di certificare l’esatta esecuzione dell’opera in conformità al progetto ed al capitolo: conseguentemente compete a tutti i membri della commissione di collaudo la qualifica di pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 1172/1996
Le ripartizioni faunistico-venatorie, istituite con legge della Regione siciliana 30 marzo 1981, n. 37, sono organi dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste ed hanno sede in ogni capoluogo di provincia. I funzionari delle suddette ripartizioni esercitano una pubblica funzione amministrativa, sicché sono pubblici ufficiali ai sensi dell’art. 357 c.p. ed hanno l’obbligo di fare denuncia per iscritto al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria dei reati perseguibili d’ufficio dei quali siano venuti a conoscenza nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, come previsto dall’art. 331 c.p.p.
Cass. pen. n. 2675/1996
Agli esperti nominati dall’autorità di polizia giudiziaria a norma dell’art. 348, c.p.p., quarto comma, come del resto ai consulenti nominati dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 359 c.p.p., spetta la qualifica di pubblici ufficiali. I predetti invero, a differenza dei consulenti dell’imputato che perseguono interessi di parte privata, concorrono oggettivamente all’esercizio della funzione giudiziaria.
Cass. pen. n. 96/1996
I componenti le commissioni di gara d’appalto per forniture alle Usl, dotati di poteri certificativi ed abilitati ad esprimere apprezzamenti tecnici latamente discrezionali, concorrono a manifestare la volontà dell’amministrazione e sono pertanto pubblici ufficiali.
Cass. pen. n. 1409/1995
L’atto di nomina proveniente da organo incompetente, ma appartenente allo stesso settore amministrativo di quello deputato alla sua emanazione, non può considerarsi emesso in carenza di potere e per questo inesistente, bensì è viziato da incompetenza e quindi semplicemente invalido, ma produttivo, come tale, dei suoi effetti tipici, che consentono di riferire al suo destinatario la qualifica di pubblico ufficiale. (Nella specie — relativa al reato di peculato — si trattava di riconoscimento della qualifica di pubblico ufficiale in capo ad un soggetto la cui nomina a messo comunale era stata effettuata dal pretore e non dal presidente della corte d’appello).
Cass. pen. n. 9927/1995
L’istituzione dell’Ente «Ferrovie dello Stato», in sostituzione della cessata Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di per sé non ha comportato, nei confronti dei suoi organi direttivi e del personale dipendente, il venire meno in radice, per assoluta incompatibilità, delle qualifiche soggettive di cui dagli artt. 357, 359 c.p. Né tale incompatibilità sussiste solo perché l’ente in questione è stato definito «ente pubblico economico», attese le peculiarità di natura pubblicistica che lo contraddistinguono. Tale ente infatti persegue quelle stesse finalità di preminente interesse pubblico, già assunte in proprio dallo Stato e dallo stesso realizzate attraverso l’esercizio diretto del servizio ferroviario, mediante un proprio organo (l’Azienda autonoma) ed è posto (anche per i compiti ad esso assegnati e per penetranti poteri del Ministro dei trasporti) in una posizione del tutto singolare rispetto all’ordinario modello di ente pubblico economico. Ne consegue che la scelta del contraente non può considerarsi oggetto di libera determinazione, ma soggiace alla disciplina pubblicistica che regola la materia e ai principi di imparzialità, buona amministrazione ed economicità stabiliti dall’art. 97 della Costituzione e dell’art. 2, L. 17 maggio 1985, n. 210. Rientra pertanto nell’attività propria dei pubblici ufficiali la stipula di contratti di appalto per la decoibentazione dell’amianto e la ricoibentazione con altro materiale non nocivo alla salute delle carrozze ferroviarie, la quale non è riconducibile nell’esercizio dell’attività di impresa, disciplinata da norme di natura prettamente civilistica, proprio perché strettamente attinente all’esercizio del servizio pubblico.
La qualità di pubblico ufficiale, a norma dell’art. 357 c.p., così come modificato dall’art. 17, L. n. 86/1990, compete ai componenti la speciale commissione dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato incaricata di accertare le capacità specifiche delle imprese che con essa intendono contrattare, trattandosi di una attività disciplinata da norme di diritto pubblico che, oltre ad esplicarsi attraverso l’esercizio di poteri certificativi circa il possesso dei requisiti tecnici richiesti, concorre anche alla formazione della volontà della stessa pubblica amministrazione per ciò che attiene all’iscrizione dell’impresa richiedente nello speciale Albo dei fornitori.
Cass. pen. n. 9909/1995
Rivestono la qualifica di pubblico ufficiale i soggetti che esplicano funzioni pubbliche amministrative, ivi comprese quelle svolte nell’ambito di un organo collegiale di natura consultiva. (Fattispecie in tema di millantato credito presso i componenti della Commissione del Ministero del turismo e dello spettacolo, addetta ai finanziamenti in favore dei produttori cinematografici).
Cass. pen. n. 7935/1995
Riveste la qualità di pubblico ufficiale, a norma dell’art. 357 c.p. il capo ufficio amministrativo dell’ufficio condono del comune, che, oltre ad essere investito di poteri certificativi in ordine alla attività svolta, concorre a formare la volontà dell’ente pubblico, in relazione all’atto richiesto, attraverso l’iscrizione della pratica, attività che implica non soltanto la ricezione e la raccolta materiale dei documenti, ma anche una valutazione degli stessi ai fini della decisione. (Nel caso di specie competeva al funzionario dichiarare conforme alla regolarità amministrativa la pratica di condono, apponendo il suo visto di benestare alla stessa concessione, esaminata analiticamente e predisposta da impiegati dell’ufficio).
Cass. pen. n. 6980/1995
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, l’art. 357 c.p., come sostituito dagli artt. 17 legge 26 aprile 1990, n. 86 e 4 legge 2 febbraio 1992, n. 181, ricollega esplicitamente la qualifica di pubblico ufficiale non tanto al rapporto di dipendenza tra il soggetto e la pubblica amministrazione, ma ai caratteri propri dell’attività in concreto esercitata dal soggetto agente ed oggettivamente considerata. Di questa devono essere presi in esame i singoli momenti in cui essa si attua, disgiuntamente previsti dal legislatore nel secondo comma della norma citata, con riferimento all’esistenza di un contributo determinante dell’agente alla formazione ed alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, all’esistenza di poteri autoritativi o certificativi. Un pubblico dipendente, addetto al Gabinetto del Ministro dei trasporti, ed un funzionario di fatto, addetto in qualità di esperto al medesimo Gabinetto con il consenso quanto meno tacito degli organi responsabili della pubblica amministrazione, vanno qualificati pubblici ufficiali, in quanto – per la loro collocazione presso il Gabinetto del Ministro e, quindi, al vertice della struttura amministrativa – dotati di poteri di collaborare, anche in via soltanto strumentale, alla formazione della volontà della pubblica amministrazione. (Nella specie attinente alla programmazione per il potenziamento e sviluppo del settore ferroviario ed alla connessa attività inerente la previsione di gare di appalto e la formazione dei relativi contratti).
Cass. pen. n. 5816/1995
Gli allievi della scuola di polizia, espletando attività solo discente, non sono ancora investiti di pubbliche funzioni e solo quando vengono mandati in servizio di ordine pubblico investono tali funzioni in quanto manifestano la volontà dello Stato, essendo in quel frangente pubblici ufficiali. Al contrario assumono permanentemente la qualifica di agente di polizia giudiziaria e sono pubblici ufficiali, anche quando non sono comandati in servizio, coloro che, al termine della scuola, sono nominati agenti e mandati ai reparti od uffici, ancorché in prova, dato che pure in tale qualifica svolgono concretamente mansioni da pubblici ufficiali. (Fattispecie in tema di resistenza ad agenti ausiliari che si trovavano allo stadio come spettatori. Affermando i principi di cui sopra la Cassazione ha rilevato che gli stessi, trattenuti in servizio all’atto del collocamento in congedo, erano agenti di polizia giudiziaria a tutti gli effetti nonché pubblici ufficiali).
Cass. pen. n. 4102/1995
È pubblico ufficiale anche colui che sia chiamato a svolgere attività accessorie o sussidiarie a quelle istituzionali proprie dello Stato o degli altri enti pubblici tra le quali rientrano i compiti di cooperazione alla elaborazione in via indiretta di atti amministrativi. (Affermando siffatto principio la Cassazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione ha ritenuto che rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale un soggetto nominato «esperto» della Presidenza del Consiglio dei ministri, osservando che il contributo che lo stesso era chiamato, con atto di specifica destinazione, a fornire all’organo massimo della pubblica amministrazione, pur non concretandosi in funzione tipicamente consultiva, concorreva ad influenzare le scelte discrezionali di tale organo rispetto agli atti di alta amministrazione che partecipano del regime riservato a quelli amministrativi).
Cass. pen. n. 4761/1994
È pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. il liquidatore della cessio bonorum del concordato preventivo. Egli svolge, infatti, un munus publicum inserito in un procedimento giudiziario che trae origine da una sentenza di omologazione e che si svolge sulla base di modalità precisate da quest’ultima, sotto il controllo di organi giudiziari e per finalità di interesse generale. (Fattispecie in tema di abuso di ufficio).
Cass. pen. n. 9900/1994
In materia di reati contro la pubblica amministrazione con specifico riguardo alla nuova nozione di pubblico ufficiale introdotta dalla L. 26 febbraio 1990, n. 86, l’espressione «giurisdizionale» contenuta in detta legge deve essere intesa in senso improprio, non solo quale esercizio della giurisdizione, ma anche con riferimento alle funzioni di altri organi giudiziari (quale il pubblico ministero e gli ausiliari del giudice, tra i quali deve essere annoverato il curatore del fallimento). La L. 7 febbraio 1992, n. 181 non ha fatto che dirimere i dubbi derivanti dall’improprio uso dell’espressione, e pertanto alla stessa non può che assegnarsi valore interpretativo.
Cass. pen. n. 6122/1994
Il nuovo testo dell’art. 358 c.p. ha modificato la previgente disciplina, dando una nozione di incaricato di pubblico servizio più restrittiva di quella precedente, sicché, nel caso in cui un soggetto svolga mansioni di ordine, non può essere qualificato come incaricato di un pubblico servizio. (Fattispecie relativa a ritenuta sussistenza non di peculato, ma di appropriazione indebita aggravata – dovendosi applicare la nuova disciplina, più favorevole – nei confronti di imputato che, in qualità di «responsabile di gestione del materiale» presso magazzino della Sip, avendo per ragioni di servizio la disponibilità di materiale telefonico appartenente alla Sip medesima, ne aveva distratto ingenti quantità).
Cass. pen. n. 6087/1994
La qualifica di pubblico ufficiale spetta ancor oggi al notaio — anche a seguito della modifica dell’art. 357 c.p. ex lege 26 aprile 1990, n. 86 — non soltanto nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili). (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso di notaio, condannato per malversazione per essersi appropriato di parte di somma richiesta per il pagamento di imposte dovute in relazione ad atti di donazione, il quale aveva dedotto il difetto della qualità di pubblico ufficiale, sostenendo che, a seguito della modifica dell’art. 357 c.p., il notaio deve considerarsi pubblico ufficiale solo nell’esercizio del potere certificativo, mentre nel caso di specie non esisteva alcun collegamento fra tale potere ed il possesso del denaro).
Cass. pen. n. 4072/1994
Il medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale — in quanto svolge una tipica attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico in relazione alle prestazioni, cui il cittadino ha diritto nell’ambito del pubblico servizio sanitario — va ritenuto pubblico ufficiale, esplicando poteri pubblicistici di accertamento e di ammissione eventuale ad ulteriori prestazioni mediante l’esercizio di poteri di certificazione.
Cass. pen. n. 1918/1994
Alla stregua della vigente normativa, anche lo statuto penale dei dipendenti dell’Ente «Ferrovie dello Stato» si diversifica in ragione delle attività concretamente esercitate: sarà quello del pubblico ufficiale se il soggetto esercita poteri autoritativi o certificativi ovvero partecipa alla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione (ove restino funzioni pubbliche residue al personale dell’ente); sarà lo statuto dell’incaricato di pubblico servizio, se l’attività del soggetto non presenta tali connotazioni autoritative; sarà lo statuto penale comune se si tratta di operaio delle varie qualifiche ovvero di impiegato con mansioni ausiliarie. (Nella specie la Corte ha annullato, con rinvio — per difetto di motivazione circa la qualificazione delle mansioni come mansioni di ordine — la sentenza di merito che aveva attribuito la qualità di incaricato di pubblico servizio a soggetto svolgente mansioni di «operatore di macchina profilatrice»).
Cass. pen. n. 11298/1993
La nozione di «servizio permanente» è diversa da quella di «esercizio delle funzioni», implicando essa che il pubblico ufficiale può in ogni momento intervenire per esercitare le sue funzioni, ma non che egli le stia concretamente esercitando in ogni momento. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la corte ha affermato che correttamente era stata esclusa la configurabilità del reato di cui all’art. 651 c.p. in un caso in cui un ufficiale della polizia stradale, senza contestare alcuna specifica infrazione, aveva chiesto, senza ottenerle, le generalità al conducente di una macchina operatrice, dopo che questi aveva effettuato una manovra che aveva intralciato la marcia del veicolo privato sul quale il detto ufficiale in quel momento si trovava, quale passeggero).
Cass. pen. n. 1806/1993
Anche alla stregua della nozione fornita dall’art. 17 della L. 26 aprile 1990, n. 86, che ha sostituito l’art. 357 c.p., deve considerarsi pubblico ufficiale il presidente di una società per azioni concessionaria di autostrade nell’esercizio dell’attività connessa alla scelta dell’appaltatore cui affidare l’esecuzione di progetti di costruzione di tronchi autostradali, nonché di altre opere inerenti l’autostrada (caselli, dispositivi di sicurezza, barriere antirumore) o relative alla sua manutenzione. Le dette attività, infatti, non sono privatizzate solo perché vengono poste in essere da soggetti privati ma conservano la loro natura di attività amministrativa in senso obiettivo, avendo la funzione di assicurare la protezione dell’interesse pubblico, affidata istituzionalmente all’ente concedente ed esclusivamente per il tramite della concessione trasferita dal concedente al concessionario. (Fattispecie relativa agli addebiti di concussione e corruzione consumati, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società concessionaria di autostrade, percependo tangenti in occasione della scelta dell’appaltatore).
Cass. pen. n. 5226/1993
In tema di nozione di pubblico ufficiale, deve ritenersi tale colui che contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dovendosi per tale contributo intendere l’attività — anche istruttoria e preparatoria — che, come quella dell’ufficio di segreteria di un organo amministrativo, è idonea a dare impulso determinante all’iter deliberativo dell’organo stesso. (Nella specie, la Cassazione ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale a persona che in concreto espletava le mansioni di segretaria del direttore di una delle direzioni del segretariato generale di un comune).
Cass. pen. n. 650/1993
Alla guardia giurata va riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 357 c.p. La guardia giurata è chiamata dall’ordinamento, a seguito di specifica investitura amministrativa, ad esercitare poteri che attengono alla potestà statuale con riguardo alla tutela dei beni dei singoli e della collettività, e nell’esercizio dei suoi compiti manifesta la volontà della pubblica amministrazione protesa ad attuare una siffatta tutela, integra le funzioni proprie dell’autorità di polizia, pone in essere atti certificativi con riguardo alla redazione dei verbali all’esito della propria attività o delle investigazioni svolte, nonché può compiere atti autoritativi per la realizzazione delle attribuzioni affidategli. (Nella fattispecie è stato ritenuto configurabile il peculato nella appropriazione compiuta da una guardia, incaricata del trasporto valori da parte di una banca, di somma di danaro affidatole).
Cass. pen. n. 1909/1993
Per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.
Cass. pen. n. 10609/1992
Deve ravvisarsi l’esercizio di pubbliche funzioni nell’attività di colui il quale coadiuvi il titolare di un’esattoria comunale nelle varie operazioni di esazione dei tributi e di tesoreria comunale, essendo irrilevante il fatto che si tratti di persona non dipendente dal suddetto ente pubblico territoriale, trattandosi di posizione soggettiva del tutto estranea alla nozione di pubblico ufficiale.
Cass. pen. n. 3149/1992
È pubblico ufficiale, anche con riferimento all’aggiornata nozione fornita dall’art. 17 della L. 26 aprile 1990, n. 86, la persona assunta da un’amministrazione comunale, con delibera di giunta che fissa funzioni da espletare, strutture di supporto (nell’ambito dell’amministrazione) e compenso a debito dell’ente, con incarico di tenere la segreteria particolare del sindaco, nell’esercizio dell’incarico. (Fattispecie di impiegato comunale collocato a riposo e, poi, con apposita delibera della giunta municipale, assunto con incarico di segretario particolare del sindaco, il quale riceveva un compenso, stabilito con la delibera predetta, a carico del comune, ed usufruiva di locali, strumenti e personale del comune stesso. Si assumeva dal ricorrente che la predetta delibera avrebbe posto in essere un rapporto di natura privatistica, comunque inidoneo ad attribuire all’onorato la qualità di pubblico ufficiale).
Cass. pen. n. 7958/1992
Ai sensi dell’art. 357 c.p., come novellato dalle leggi n. 86 del 1990 e n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati. (Con riferimento al caso di specie, relativo a fatti risalenti ad epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 86 del 1990, la Cassazione ha altresì precisato che la sostituzione dell’art. 357 c.p. ad opera dell’art. 17 della suddetta legge non ha posto una questione di successione di leggi né di ius novum più favorevole all’imputato, in quanto tale ultima norma non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alla qualifica soggettiva di «pubblico ufficiale», ma ha soltanto precisato i requisiti contenuti in nuce nella precedente definizione datane dal codice penale, e conseguentemente ha ritenuto che anche prima della sostituzione, nel testo dell’ultima parte del secondo comma dell’art. 357 c.p., delle congiunzioni copulative «e» con quelle disgiuntive «o» ad opera della legge n. 181 del 1992, doveva considerarsi sufficiente, ai fini della qualificazione di pubblico ufficiale, l’esercizio disgiunto del potere autoritativo o di quello certificativo).
In tema di nozione di pubblico ufficiale, rientrano nel concetto di poteri autoritativi non soltanto i «poteri coercitivi», ma anche tutte quelle attività che sono comunque esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto, che viene a trovarsi così su un piano non paritetico, di diritto privato, rispetto all’autorità che tale potere esercita. Rientrano invece nel concetto di «poteri certificativi» tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado.
Cass. pen. n. 7241/1992
L’art. 4 L. 7 febbraio 1992, n. 181, modificando l’art. 357 c.p., ha stabilito che è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, ovvero «dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi»; pertanto, perché si abbia esercizio di pubblica funzione, non è richiesta la concorrente presenza di poteri autoritativi e certificativi. Ne consegue che il medico convenzionato con il servizio sanitario, svolgendo un’attività amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico ed esercitando peculiari poteri di certificazione in relazione alle prestazioni che devono essere offerte ai cittadini nell’ambito della pubblica assistenza sanitaria, va ritenuto pubblico ufficiale. (Fattispecie in tema di falsità materiale in atti pubblici).
Cass. pen. n. 6685/1992
La L. 26 aprile 1990, n. 86 non ha ristretto il concetto di pubblico ufficiale, ma lo ha ampliato correlandolo all’attività in concreto espletata dall’agente, indipendentemente dallo stato giuridico, onde la qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi; al di là dell’espressione letterale, l’art. 17 della citata legge va interpretato nel senso che si ha svolgimento della funzione pubblica anche solo mediante il potere autoritativo oppure quello certificativo. (Nella specie la S.C. ha ritenuto pubblica funzione l’attività dei docenti nella compilazione del registro universitario indubbiamente caratterizzata dall’esercizio di poteri certificativi).
Cass. pen. n. 249/1992
La L. 26 aprile 1990, n. 86, ha ampliato la nozione di incaricato di pubblico servizio, correlandola all’attività in concreto espletata dall’agente, indipendentemente dal suo ruolo giuridico e di un effettivo rapporto di subordinazione con l’ente pubblico. (Fattispecie in cui è stato ritenuto legittimo il riconoscimento della qualità di incaricato di pubblico servizio ad un impiegato che, pur appartenendo alla settima qualifica funzionale, svolgeva attività istruttoria di pratiche amministrative, rilasciava certificazioni, assumeva le funzioni di segretario di comitati e commissioni, individuava gli assegnatari morosi, riceveva pagamenti in conto canoni arretrati e rilasciava quietanze).
Cass. pen. n. 2134/1992
In forza dell’art. 357, comma 2 c.p., è pubblico ufficiale, ancorché non dipendente dalla pubblica amministrazione, il professionista (nella specie architetto) espressamente delegato dal sindaco di accertare la conformità di un fabbricato al progetto approvato con la concessione edilizia. (Fattispecie in tema di falsità ideologica di cui all’art. 479 c.p.).
Cass. pen. n. 7234/1991
La L. 26 aprile 1990, n. 86 artt. 17 e 18, sostituendo gli artt. 357 e 358 c.p., non ha introdotto sostanziali cambiamenti in relazione alle qualifiche soggettive di «pubblico ufficiale» e «incaricato di pubblico servizio» ma ha soltanto precisato i requisiti (contenuti in nuce nelle precedenti, tautologiche, definizioni di cui agli artt. 357 e 358) necessari ad integrare, secondo la concezione funzionale – oggettiva, le menzionate qualifiche soggettive, in maniera da fornire concrete indicazioni che consentano di rilevare, in primo luogo, la natura pubblica o privata di una determinata attività, e quindi, nell’ambito di attività sicuramente pubblica, di distinguere tra la figura del pubblico ufficiale e quella dell’incaricato di pubblico servizio.
Cass. pen. n. 6587/1991
In tema di nozione di pubblico ufficiale, secondo il disposto dell’art. 357 c.p. come sostituito dall’art. 17 della L. n. 86 del 1990, i requisiti necessari perché una determinata funzione possa essere considerata «pubblica» ai fini del diritto penale vanno desunti dal complesso delle attribuzioni, conferite dalla legge a colui che la eserciti, e non già da ciascuna di esse. Di conseguenza, la condizione di pubblico ufficiale non viene meno allorché una singola attività, da lui posta in essere, non presenti tutti quei requisiti.
Cass. pen. n. 2450/1991
In tema di reati contro la pubblica amministrazione l’agente venatorio conserva la qualifica di pubblico ufficiale anche alla stregua della nuova formulazione della pena relativa, operata dalla L. 26 aprile 1990, n. 86 (fattispecie in tema di resistenza ex art. 337 c.p.).
Cass. pen. n. 406/1991
Agli effetti della legge penale, il funzionario di fatto è equiparato al pubblico ufficiale: è necessario e sufficiente a tal fine che da parte del soggetto vi sia effettivo esercizio di una pubblica funzione senza una formale o regolare investitura, e che a tale effettivo esercizio si accompagni quantomeno l’acquiescenza o la tolleranza o il consenso anche tacito della pubblica amministrazione.
Cass. pen. n. 396/1991
Il nuovo testo dell’art. 358 c.p., siccome sostituito dall’art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86, non dà del pubblico servizio una nozione sostanzialmente diversa da quella accolta con riguardo al testo previgente, secondo la quale esso va definito come qualsiasi attività non autoritaria, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. Alla stregua di tale nozione deve continuare a riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio ad una guardia particolare giurata nello svolgimento di tale istituzionale e regolamentata attività (nella specie si trattava di una guardia giurata che conduceva un autofurgone portavalori).
Cass. pen. n. 8342/1987
La normale attività bancaria di raccolta del risparmio fra il pubblico e di esercizio del credito in un libero mercato concorrenziale, svolta da enti creditizi sia privati che pubblici, non comporta l’attribuzione a chi la esercita della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. È sottoposta invece al diritto pubblico l’attività degli enti creditizi pubblici che esula dalla gestione economica come quella che concerne la costituzione o l’estinzione dell’ente, il funzionamento dei suoi organi statutari, l’esercizio dei poteri di organizzazione, l’amministrazione degli utili. Sono pubblicistiche anche quelle funzioni collaterali che gli enti creditizi pubblici e privati svolgono in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario, in sostituzione di enti pubblici non economici nella veste di banche agenti o delegate. Nella sfera del «pubblico» devono farsi rientrare anche i crediti agevolati e in genere tutti i «crediti di scopo legale» che gravano sulla finanza pubblica, sono normalmente erogati con un provvedimento pubblico di natura concessoria o autorizzatoria a destinatari, e secondo presupposti, stabiliti per legge e sono gestiti da istituti speciali o da sezioni speciali di normali istituti che vigilano perché il credito abbia la destinazione voluta dall’ente finanziatore.
Cass. pen. n. 2294/1986
Nella nozione di «pubblica funzione» vanno incluse attività, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo. Ne deriva che l’attività didattica rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico – professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell’esito finale del corso di studio. All’insegnante (nella specie di istituto privato pareggiato) quindi compete la qualifica di pubblico ufficiale ogni qual volta espleti il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.
Cass. pen. n. 45/1986
La casa da gioco gestita da un ente locale non può considerarsi ente pubblico poiché la gestione di tale casa, sia pure istituita per espressa disposizione di legge, non costituisce attività rientrante tra le funzioni del comune, ma è attività di natura esclusivamente privatistica. Il denaro costituente la dotazione del tavolo, e più in generale quello proveniente dall’esercizio della casa da gioco, non può considerarsi appartenente alla pubblica amministrazione. I cosiddetti impiegati di gioco, svolgano essi mansioni di croupier o di capo — tavolo, non rivestono la qualità di pubblici ufficiali, né quella di incaricati di pubblico servizio. Il dipendente comunale che svolge funzioni di vigilanza sull’attività della casa da gioco (cosiddetto ispettore), anche se (a differenza dai croupiers e dai capo — tavolo) legato al comune da rapporto di pubblico impiego, non assume nell’esercizio di tali funzioni la qualità di pubblico ufficiale, né quella di incaricato di un pubblico servizio. (Nella fattispecie si trattava del Casinò di Venezia, gestito direttamente dal comune. La Corte Suprema di Cassazione affermando i principi di cui in massima ha rigettato il ricorso del procuratore generale il quale aveva sostenuto che l’appropriazione del denaro della casa da gioco da parte dei capo — tavolo costituiva peculato e non truffa e che a carico degli imputati sussisteva il reato di istigazione alla corruzione nei confronti del dipendente comunale con funzioni di vigilanza sulla casa da gioco).
Cass. pen. n. 6833/1985
Il privato professionista incaricato di redigere il piano regolatore comunale è pubblico ufficiale. (Applicazione in tema di interesse privato in atti di ufficio).
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