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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4062 del 30 marzo 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4062 del 30 marzo 1999

Testo massima n. 1

Il consulente tecnico del pubblico ministero – incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria [ nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata ] -, sia per l’investitura ricevuta dal magistrato [ art. 359 c.p. ], sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all’esercizio della funzione giurisdizionale [ art. 357 c.p. ], assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell’incarico, sempre che l’offerta corruttiva sia fatta a cause delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.

Testo massima n. 1

Il reato di favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l’obiettivo voluto: essa deve tuttavia consistere in un’attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione — quale che sia — del contesto fattuale all’interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La frazionabilità dell’iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo.

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