14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6575 del 2 giugno 2000
Testo massima n. 1
In tema di reati contro la pubblica amministrazione, devono considerarsi enti pubblici economici, in base alla legge 16 giugno 1938, n. 1303, quelli che perseguono un fine pubblico e sociale attraverso un’attività imprenditoriale, improntata a criteri di economicità [ che cioè garantiscano almeno un’autosufficienza economica mediante un equilibrio tra costi e ricavi ], anche se non necessariamente di lucro; ne deriva che tale non può considerarsi «l’Ente Colombo ’92», al quale la legge 23 agosto 1988, n. 373, ha conferito la personalità giuridica di diritto pubblico, in considerazione del limitato periodo previsto per la sua esistenza e dei compiti di costruzione di grandi opere pubbliche assegnatigli dalla legge, i quali escludono che ai suoi scopi possa far fronte con entrate diverse da quelle rappresentate da ingenti contributi statali. Ne consegue, altresì, che all’amministratore delegato dell’ente — al quale è stata conferita la rappresentanza al fine di svolgere tutta l’attività inerente alle gare di appalto per la realizzazione delle opere pubbliche, la formazione dei relativi contratti e la consegna delle opere nella disponibilità della pubblica amministrazione — va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 357 c.p.
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