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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9927 del 28 settembre 1995

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9927 del 28 settembre 1995

Testo massima n. 1

In tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, l’art. 319 bis [ introdotto dall’art. 8, L. 26 aprile 1990, n. 86 ] ha definito diversamente l’ambito di applicazione dell’aggravante già prevista nel precedente testo dell’art. 319 cpv., n. 1, c.p., legando l’aumento di pena non più al verificarsi del risultato bensì all’oggetto dell’accordo criminoso. La L. n. 86/1990 non ha, pertanto, abrogata, ma soltanto modificata la predetta aggravante, per cui il giudice, ai sensi dell’art. 2, comma 3, c.p., deve applicare la disposizione più favorevole al reo.

Testo massima n. 1

In tema di falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale o impiegato in atto pubblico [ artt. 479 e 493 c.p. ], non danno luogo a successioni di leggi penali i mutamenti di regime giuridico che hanno via via interessato l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, trasformandola dapprima in ente Ferrovie dello Stato [ L. n. 210/1985 ] e poi in società per azioni [ delibera CIPE 12 agosto 1992, in esecuzione della L. n. 35/1992 e L. n. 359/1992 ]. L’applicazione del principio di retroattività della legge penale più favorevole, sancito dall’art. 2, comma 3, c.p., presuppone una modifica in via generale – e non in via particolare, riferita al caso concreto – della fattispecie incriminatrice, cioè di quelle norme che definiscono il reato nella sua struttura essenziale e circostanziata, comprese le norme extrapenali che la integrano. Esula quindi dall’istituto la successione di atti o fatti amministrativi che, pure influendo sulla punibilità o meno di determinate condotte, non implica una modifica della norma incriminatrice anche integrativa. Le trasformazioni che hanno interessato l’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non hanno modificato la fattispecie incriminatrice descritta negli artt. 479 e 493 c.p.

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