14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 11611 del 13 novembre 2000
Testo massima n. 1
Il primario di un ospedale dipendente da ente religioso, per la natura pubblicistica delle mansioni conferitegli, riveste, in relazione al tipo di funzione concretamente svolta, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio agli effetti della legge penale. Infatti, l’attività svolta dagli appartenenti a istituti o enti ecclesiastici, che l’art. 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 accomuna agli stabilimenti ospedalieri appartenenti a confessioni religiose non cattoliche e ad altri enti, è chiaramente riconducibile nell’alveo dello svolgimento di un pubblico servizio; e ciò in quanto le convenzioni richiamate da detta norma costituiscono titolo sufficietne perché l’ente ecclesiastico sia investito del pubblico servizio di assistenza mediante ricovero degli infermi.
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