Cass. pen. n. 1909 del 26 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Per aversi la figura del pubblico ufficiale è sufficiente la titolarità di una potestà autoritativa ovvero certificativa, non dovendosi la pubblica funzione esprimere in potestà autoritativa e certificativa necessariamente congiunte.

Normativa correlata