14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 396 del 16 gennaio 1991
Testo massima n. 1
Il nuovo testo dell’art. 358 c.p., siccome sostituito dall’art. 18 L. 26 aprile 1990, n. 86, non dà del pubblico servizio una nozione sostanzialmente diversa da quella accolta con riguardo al testo previgente, secondo la quale esso va definito come qualsiasi attività non autoritaria, accessoria o complementare ad una pubblica funzione, che non si risolva esclusivamente in un lavoro manuale. Alla stregua di tale nozione deve continuare a riconoscersi la qualifica di incaricato di pubblico servizio ad una guardia particolare giurata nello svolgimento di tale istituzionale e regolamentata attività [ nella specie si trattava di una guardia giurata che conduceva un autofurgone portavalori ].
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Testo massima n. 1
La guardia particolare giurata che conduca un autofurgone portavalori, in quanto incaricato di un pubblico servizio e per ragione di tale servizio, ha il possesso del denaro e dei valori affidatigli, secondo la nozione di possesso assunta dall’art. 314 c.p. Ne consegue che nel caso in cui essa si appropri del denaro affidatole ed appartenente ad un ente creditizio pubblico, quale, nella specie, istituzionalmente – nonostante il carattere privatistico della attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito da esso espletata – l’Istituto San Paolo di Torino, ricorrono tutti gli elementi necessari per integrare l’ipotesi di peculato, non potendosi dubitare della natura pubblica del denaro oggetto dell’appropriazione.
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