14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4825 del 23 aprile 1998
Testo massima n. 1
Atteso che la funzione amministrativa caratterizzata dall’esercizio di poteri certificativi è da qualificarsi pubblica a norma dell’art. 357 c.p., riveste la qualità di pubblico ufficiale l’operatore amministrativo addetto al rilascio di certificati presso la cancelleria di un tribunale. [ Fattispecie in tema di oltraggio. In motivazione la Corte ha chiarito che la funzione certificativa rientra tra i profili professionali dell’operatore amministrativo di V livello, quale nella specie, ma che comunque ciò che rileva è il reale esercizio di una pubblica funzione accompagnato dall’acquiescenza o dal consenso anche tacito della P.A. ].
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