14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9722 del 10 settembre 1998
Testo massima n. 1
Le guardie ecologiche [ nella specie, del Parco Ticino della Regione Lombardia ], in quanto guardie giurate, essendo per legge addette a prevenire la commissione di illeciti ai beni inerenti alla tutela dell’ambiente, affidati alla loro vigilanza e custodia, nell’ambito dell’esercizio di tale specifica funzione sono pubblici ufficiali a tutti gli effetti ex artt. 133 e 134 del T.U. di P.S. cui rimandano per la relativa nomina le leggi n. 105 del 1980 e n. 63 del 1983 della Regione Lombardia. [ Fattispecie in tema di violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale ].
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