14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 7972 del 26 agosto 1997
Testo massima n. 1
La qualifica di pubblico ufficiale, secondo l’attuale formulazione dell’art. 357 c.p., va riconosciuta a tutti i soggetti che, pubblici dipendenti o privati, possono e debbono, nell’ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della pubblica amministrazione ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Al dipendente dell’Ente Poste Italiane — ente che senza dubbio svolge un servizio pubblico, consistente nell’assicurare la comunicazione epistolare e ogni altro tipo di comunicazione — al quale sia affidata la mansione di addetto al servizio dei conti correnti postali, va riconosciuta la qualifica di pubblico ufficiale nella attività connessa alla riscossione delle somme versate in conto corrente, trattandosi dell’esercizio di poteri certificativi che si esplicano attraverso il rilascio di documenti aventi efficacia probatoria. [ Fattispecie di falso ideologico commesso da un addetto al servizio conti correnti postali relativamente alla attestazione del versamento e della contestuale riscossione delle somme portate in conto corrente ].
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