14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20118 del 17 maggio 2001
Testo massima n. 1
In tema di qualificazione soggettiva degli addetti ai servizi postali, la trasformazione dell’amministrazione postale in ente pubblico economico attuata con il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 convertito con modificazioni nella L. 29 gennaio 1994, n. 71 e la successiva adozione della forma della società per azioni di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non fanno venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.L.vo 22 luglio 1999, n. 261 ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi, ora disciplinata dal D.L.vo 30 luglio 1999, n. 284. [ In applicazione di tale principio la Corte ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale all’addetto ai servizi postali in relazione all’attività di contabile svolta anche nel settore della raccolta del risparmio, per i poteri certificatori esercitati ].
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