14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 5226 del 20 maggio 1993
Testo massima n. 1
In tema di nozione di pubblico ufficiale, deve ritenersi tale colui che contribuisca in modo univoco e determinante alla formazione e manifestazione della volontà di un ente pubblico, dovendosi per tale contributo intendere l’attività — anche istruttoria e preparatoria — che, come quella dell’ufficio di segreteria di un organo amministrativo, è idonea a dare impulso determinante all’iter deliberativo dell’organo stesso. [ Nella specie, la Cassazione ha riconosciuto la qualità di pubblico ufficiale a persona che in concreto espletava le mansioni di segretaria del direttore di una delle direzioni del segretariato generale di un comune ].
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