14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9950 del 21 novembre 1996
Testo massima n. 1
Anche dopo che la L. 28 gennaio 1994, n. 84 ha disposto la trasformazione dei consorzi autonomi dei porti in società di diritto privato i responsabili continuano a rivestire la qualità di pubblici ufficiali nelle attestazioni e certificazioni inerenti l’esecuzione dei lavori assegnati con la procedura degli appalti pubblici sicché deve rispondere del reato di falso ideologico in atto pubblico il responsabile del consorzio che attesti, sottoscrivendo uno stato di avanzamento, come eseguite dall’impresa appaltatrice lavori in realtà già eseguiti in precedenza ed indipendentemente dall’appalto da altra ditta.
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Testo massima n. 1
Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell’affidamento che chi prende cognizione dell’atto fa nella corrispondenza al vero della informazione che l’atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto. Non è perciò necessario, perché il falso assuma rilevanza penale, né la determinazione di un danno ulteriore per l’amministrazione né il pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse probatorio connesso all’oggetto materiale della condotta di falsificazione. Deve perciò rispondere di tale reato il responsabile di un consorzio autonomo di porto che attesti falsamente, sottoscrivendo lo stato di avanzamento di lavori inerenti al porto e aggiudicati con la procedura degli appalti pubblici, che sono stati eseguiti dalla ditta appaltatrice lavori in effetti già realizzati in precedenza da altra ditta indipendentemente dall’appalto in essere anche se da tale falsa attestazione non sia derivato in concreto alcun danno patrimoniale per l’amministrazione.
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