14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15542 del 13 aprile 2001
Testo massima n. 1
La qualifica di testimone [ e dunque di pubblico ufficiale ] si acquisisce al momento in cui il giudice, dopo aver valutato la richiesta della parte, abbia ritenuta la ammissibilità della prova e, comunque, disposto la citazione; ne consegue che, a prescindere dalla materiale ricezione di tale citazione [ essendo la notifica solo un mezzo — successivo al provvedimento giudiziale — necessario per assicurare la presenza davanti alla autorità giudiziaria ], l’esigenza di tutelare il prestigio, di garantire la libertà di deporre e di assicurare la sincerità delle dichiarazioni è perseguita — anche tramite sanzione penale — sin dal momento in cui viene emesso il suddetto provvedimento, che esplica immediatamente i suoi effetti.
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