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Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10086 del 24 settembre 1998

Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 10086 del 24 settembre 1998

Testo massima n. 1

Al fine di individuare se l’attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia o meno disciplinata da norme di diritto pubblico, quale che sia la connotazione soggettiva del suo autore, distinguendosi poi — nell’ambito dell’attività definita pubblica sulla base di detto parametro oggettivo — la pubblica funzione dal pubblico servizio per la presenza [ nell’una ] o la mancanza [ nell’altro ] dei poteri tipici della potestà amministrativa, come indicati dal secondo comma dell’art. 357 predetto. [ In applicazione di tale principio la Corte, rilevato che l’attività previdenziale del “Fondo Pensioni” della banca Cariplo è sottoposta ad una disciplina di diritto pubblico — volta cioè a rendere possibile la concreta attuazione di interessi pubblici — e constatato che nel suo svolgimento non possono rinvenirsi né il concorso alla formazione o alla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione, né l’esercizio di poteri autoritativi o certificativi, ha ritenuto sussistente la qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo al soggetto che ricopriva la carica di presidente del “Fondo” predetto ].

Testo massima n. 2

È illegittima la sentenza d’appello nella parte in cui, accertando che la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia di primo grado, conferma le statuizioni civili in questa contenute; in tale ipotesi, infatti, non sussistono i presupposti in presenza dei quali l’art. 578 c.p.p. consente al giudice dell’impugnazione di decidere sugli effetti civili anche nel caso in cui dichiari l’estinzione del reato. [ In applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza d’appello che, dichiarando – a seguito di derubricazione – a seguito di derubricazione – l’estinzione del reato per essere maturato il termine prescrizionale prima della pronuncia di primo grado, aveva comunque confermato le statuizioni relative all’azione civile in quest’ultima contenute e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile ].

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