14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2294 del 20 marzo 1986
Testo massima n. 1
Nella nozione di «pubblica funzione» vanno incluse attività, che, pur non connotate in ogni momento del loro divenire dal concreto esercizio della potestà certificativa e del potere autoritativo, costituiscono l’attuazione più completa e connaturale dei fini dell’ente, sì da non poter essere isolate dall’intero contesto delle funzioni dell’ente medesimo. Ne deriva che l’attività didattica rappresenta una pubblica funzione, essendo essa collegata con la valutazione, con il giudizio tecnico – professionale e con il potere disciplinare sugli alunni in vista dell’esito finale del corso di studio. All’insegnante [ nella specie di istituto privato pareggiato ] quindi compete la qualifica di pubblico ufficiale ogni qual volta espleti il suo servizio e non soltanto al momento del giudizio conclusivo sul merito degli allievi.
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