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Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3004 del 5 marzo 1999

Cassazione penale Sez. V sentenza n. 3004 del 5 marzo 1999

Testo massima n. 1

Il dolo dei delitti di falso è generico; pertanto è sufficiente la consapevolezza della immutatio veri e non è richiesto l’animus nocendi vel decipiendi. Tuttavia, esso deve essere provato, e va escluso tutte le volte che la falsità risulti essere oltre o contro la volontà dell’agente, come quando risulti dovuta soltanto ad una leggerezza o negligenza di costui, giacché il sistema vigente ignora la figura del falso colposo. [ Fattispecie di esclusione del reato nel fatto di un insegnante, che, avendo appreso che il compito di un alunno era stato completato da altri, ha corretto la precedente valutazione ad esso relativa, senza seguire le modalità previste per la correzione degli atti pubblici ].

Testo massima n. 1

Il giornale del professore, la cui funzione primaria è quella di costituire un promemoria per il docente delle attività svolte nell’anno scolastico e dei processi di maturazione degli alunni, non è atto che si inserisce in modo essenziale nella formazione dello scrutinio [ che potrà svolgersi pur in mancanza di tale atto o in caso di scorretta tenuta ] e pertanto non può essere considerato un atto pubblico ai fini della legge penale. [ Fattispecie in tema di correzione di un giudizio relativo ad uno studente ].

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