14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 6138 del 14 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Sono pubblici ufficiali i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento in istituti privati parificati o legalmente riconosciuti, in quanto esercitano i loro compiti con gli stessi poteri che competono a coloro che operano, analogamente, in istituti pubblici. [ In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto sussistente il reato di falso ideologico in atto pubblico posto in essere dal preside, dal legale rappresentante e da alcuni professori di un istituto privato legalmente riconosciuto, i quali avevano fatto figurare nei registri di classe — di cui, nell’occasione, è stata ribadita la natura di atto pubblico — lo svolgimento di più lezioni rispetto a quelle realmente tenute ].
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