14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4102 del 25 gennaio 1995
Testo massima n. 1
È pubblico ufficiale anche colui che sia chiamato a svolgere attività accessorie o sussidiarie a quelle istituzionali proprie dello Stato o degli altri enti pubblici tra le quali rientrano i compiti di cooperazione alla elaborazione in via indiretta di atti amministrativi. [ Affermando siffatto principio la Cassazione in materia di reati contro la pubblica amministrazione ha ritenuto che rivestisse la qualifica di pubblico ufficiale un soggetto nominato «esperto» della Presidenza del Consiglio dei ministri, osservando che il contributo che lo stesso era chiamato, con atto di specifica destinazione, a fornire all’organo massimo della pubblica amministrazione, pur non concretandosi in funzione tipicamente consultiva, concorreva ad influenzare le scelte discrezionali di tale organo rispetto agli atti di alta amministrazione che partecipano del regime riservato a quelli amministrativi ].
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Testo massima n. 2
Nel determinare, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., la pena da eseguire nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili in riferimento ai singoli reati, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio solo come temperamento del coacervo di pene eseguende.
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