12 Mag Art. 663 — Esecuzione di pene concorrenti
1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene.
2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell’articolo 665 comma 4.
3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore [ 655 5].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 10676/2015
Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante.
Cass. pen. n. 3397/2000
Mentre nella determinazione della pena da eseguire va computato il periodo di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, solo se questa non sia stata, poi, applicata definitivamente, la custodia cautelare sofferta in costanza di esecuzione della detta misura è suscettibile di valutazione ai fini del computo della pena complessiva da espiare e anche della determinazione della data di decorrenza di essa. [Fattispecie relativa all’individuazione del termine iniziale di espiazione dell’ergastolo, in ordine alla quale la S.C. ha ritenuto sussistere un interesse concreto del condannato nella possibilità di anticiparne la decorrenza, al fine di ottenere in anticipo l’ammissione ai benefici penitenziari].
Cass. pen. n. 1680/2000
Il principio sancito dall’art. 657, comma 4, per il quale sono computate soltanto la custodia cautelare o le pene “sine titulo” espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, trova applicazione anche nel caso in cui il c.d. “credito di pena” si sia formato a seguito del riconoscimento in fase esecutiva della continuazione fra taluni reati, con la conseguente determinazione di una pena complessiva inferiore a quella risultante dal cumulo materiale.
Cass. pen. n. 2351/2000
Nel computo della pena detentiva da espiare deve essere calcolata anche la custodia cautelare riferita ad altro reato, per il quale non sia ancora intervenuta condanna definitiva, commesso in epoca successiva a quello per il quale deve essere determinata la pena da eseguire, senza che rilevi l’eventuale ingiustizia e l’esecuzione sine titulo della detenzione preventiva sofferta.
Cass. pen. n. 613/1999
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo, con la conseguenza che, ove si debba espiare una pena inflitta anche per un reato ostativo alla fruizione di benefici penitenziari [nella specie, associazione per delinquere di stampo mafioso], la pena espiata va imputata innanzi tutto ad esso.
Cass. pen. n. 5136/1998
Qualora il pubblico ministero, nella formazione di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, inserisca fra le pene da eseguire anche una pena ancora coperta da condono, chiedendo nel contempo la revoca di tale beneficio al giudice dell’esecuzione, quest’ultimo, se investito anche di doglianza da parte del condannato il quale lamenti l’illegittimità del suddetto inserimento e del relativo ordine di esecuzione, non è tenuto, pur riconoscendo la fondatezza di tale doglianza, a disporre la scarcerazione del condannato medesimo se nel contempo accolga anche la suindicata richiesta di revoca avanzata dal pubblico ministero; ciò in quanto l’ordine di esecuzione della pena, per la parte in cui questa è ancora formalmente coperta da condono, non è da considerare nullo, ma soltanto inefficace fino a quando la revoca del beneficio non sia stata pronunciata.
Cass. pen. n. 2932/1998
La pena da espiare, derivante da nuovo titolo esecutivo, va cumulata con la parte di pena relativa al precedente titolo eseguita dopo la commissione del nuovo reato [ovvero che restava da espiare alla data di commissione del nuovo reato], dovendosi i presupposti del concorso di pene determinare con riguardo alla data di commissione dei reati ed alla loro anteriorità rispetto ai vari periodi di carcerazione, a nulla rilevando che talune delle pene concorrenti siano state eseguite in anticipo rispetto ad altre; ne consegue l’illegittimità dell’esclusione del cumulo di pene già espiate ma relative a reati commessi anteriormente all’inizio dell’esecuzione penale in corso, non potendo la posizione del condannato essere influenzata da eventi casuali, come le diverse date di irrevocabilità o di esecuzione delle varie sentenze, o dai ritardi nell’effettuazione del cumulo da parte del P.M.
Cass. pen. n. 4526/1997
Nel caso di plurime applicazioni dello stesso indulto effettuate in giudizi diversi o in fase esecutiva, è il pubblico ministero l’organo che, nel procedere all’unificazione delle pene, a norma dell’art. 663 c.p.p., deve, in linea con i suoi compiti istituzionali, provvedere alla riduzione del beneficio concesso in misura superiore al limite stabilito, al fine di assicurare l’esatta osservanza, oltre che della specifica norma contenuta nel relativo decreto presidenziale, anche della disposizione di cui al secondo comma dell’art. 174 c.p., che regola l’applicazione definitiva del beneficio nella sua entità quantitativa sulla pena complessiva risultante dal cumulo delle pene concorrenti. [Fattispecie in tema di applicazione dell’indulto concesso con D.P.R. n. 744 del 1981].
Cass. pen. n. 5277/1997
Quando bisogna ricondurre nei limiti di legge l’indulto applicato, con separati provvedimenti, in misura complessivamente superiore a quella prevista, non va disposta la revoca del beneficio, ma lo stesso va ridimensionato mediante la sua applicazione unitaria in sede di cumulo, ai sensi dell’art. 174, comma secondo, c.p., il cui provvedimento si sovrappone e si sostituisce all’insieme delle applicazioni separate, le quali restano assorbite.
Cass. pen. n. 4102/1995
Nel determinare, ai sensi dell’art. 663 c.p.p., la pena da eseguire nel caso di esistenza, a carico del medesimo soggetto, di pene temporanee detentive concorrenti, il giudice dell’esecuzione, in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 70 e 80 c.p., deve dapprima scorporare dal cumulo materiale la somma delle pene estinte per indulto, in quanto non più concretamente eseguibili in riferimento ai singoli reati, e solo successivamente applicare il criterio moderatore del cumulo giuridico, ponendosi detto criterio solo come temperamento del coacervo di pene eseguende.
Cass. pen. n. 2811/1994
Una volta cumulata la pena, non è consentito imputare a specifici reati la detenzione già sofferta, al fine di evitare conseguenze carcerarie negative ricollegabili a quei reati, unico essendo il trattamento sanzionatorio e solo potendo qualificarsi la pericolosità del soggetto in relazione alla natura dei reati commessi.
Cass. pen. n. 3748/1993
Se è vero che la determinazione della data di decorrenza della pena cumulata spetta al P.M. in sede di formazione del provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, è altrettanto vero che, allorquando il P.M. abbia investito il giudice dell’esecuzione di tutte le varie operazioni di cumulo e di tutte le varie problematiche connesse alle predette operazioni, quest’ultimo non può rifiutarsi di provvedere.
Cass. pen. n. 2347/1993
Il calcolo unitario delle pene concorrenti può eseguirsi solo se queste siano integralmente cumulabili, si che, eseguito il cumulo ed effettuata l’eventuale riduzione a norma dell’art. 78 c.p., la carcerazione presofferta sia da esso detraibile in quanto non riferibile a reati commessi in epoca successiva all’inizio del periodo di detenzione. In caso contrario occorre procedere a cumuli parziali raggruppando in ognuno le condanne relative a reati commessi anteriormente ad ogni periodo di detenzione e sottraendo singolarmente il periodo riferibile; inoltre, ordinando i reati cronologicamente secondo la data di commissione e non secondo la data del passaggio in giudicato delle relative sentenze, occorre poi cumulare di volta in volta con la nuova pena o col nuovo cumulo il periodo residuo del cumulo precedente, applicando ai cumuli parziali ed a quello totale il criterio moderatore previsto dall’art. 78 c.p. Operando diversamente, infatti, si determinerebbe l’inammissibile conseguenza, con derivazione di precostituzione di impunità, che il presofferto sarebbe calcolato anche con riferimento a reati commessi successivamente all’epoca in cui la pena è stata scontata, in violazione del principio secondo cui la pena non può precedere il reato ed incoraggiarne la reiterazione.
Cass. pen. n. 3004/1993
L’isolamento diurno previsto dall’art. 72 c.p. per il caso di concorso fra reati che importano l’ergastolo e reati che importano pene diverse, è una vera e propria sanzione penale. Esso, pertanto, non può mai essere applicato, in sede di formazione del cumulo, dal pubblico ministero, ma deve essere applicato e determinato dal giudice di cognizione ovvero, quando si sia in sede esecutiva, dal giudice dell’esecuzione.
Nel cumulo di pene temporanee con la pena dell’ergastolo, la decorrenza di quest’ultima è sempre quella della data di inizio della carcerazione per il reato per il quale essa è stata inflitta; e ciò sia che l’ergastolo sia stato inflitto per fatto commesso durante l’espiazione delle pene temporanee, sia che le pene temporanee siano state inflitte per reati commessi durante l’espiazione dell’ergastolo. Fa eccezione a tale regola solo il caso del cumulo di due ergastoli, il secondo dei quali sia stato inflitto per delitto commesso durante l’espiazione del primo, decorrendo in tal caso la pena unificata ai sensi dell’art. 72 c.p. dalla data della carcerazione per il nuovo delitto, poiché l’ergastolo inflitto per quest’ultimo copre e assorbe anche il precedente.
Cass. pen. n. 45/1993
Il cumulo delle pene, avendo natura amministrativa, rientra fra i compiti del pubblico ministero al fine di rendere possibile una più rapida esecuzione delle pene [salva la facoltà del condannato di adire il giudice dell’esecuzione se ritenga ingiusto il provvedimento adottato]; ciò, tuttavia, non esclude che, su richiesta del pubblico ministero, il provvedimento possa essere adottato dall’organo giurisdizionale funzionalmente competente, con la procedura degli incidenti di esecuzione, proprio perchè spetta al giudice dell’esecuzione il compito di decidere con efficacia giurisdizionale su ogni tema del rapporto esecutivo. Il giudice dell’esecuzione, peraltro, è obbligato a procedere alla unificazione delle pene concorrenti quando le questioni connesse al cumulo siano sollevate nel procedimento previsto dall’art. 666 c.p.p., ed in particolare quando il provvedimento di unificazione presupponga la pregiudiziale statuizione in materia di revoca dei benefici e applicazione dell’amnistia. [La Cassazione ha altresì precisato che il pubblico ministero che presenti al giudice dell’esecuzione la richiesta diretta alla formazione del cumulo ha l’onere d’indicare specificamente le condanne che vanno incluse nella esecuzione concorsuale].
Cass. pen. n. 3482/1992
Nel caso in cui una persona sia stata condannata per più reati, le cause estintive del reato o della pena non possono operare sul cumulo complessivo delle pene inflitte per i vari reati concorrenti ma debbono separatamente riguardare i reati o le pene che ne sono specifico oggetto, previo scioglimento, quando necessario, dell’operata unificazione.
Cass. pen. n. 721/1992
Ai fini previsti dall’art. 663 c.p.p. sono concorrenti e cumulabili tra loro le pene che, sebbene inflitte in sede di cognizione per reati diversi, sono riferibili nella fase esecutiva a tutti i reati predetti per il fatto che — e nella parte in cui — sono ancora da scontare alla data di commissione dell’ultimo di essi.
Cass. pen. n. 266/1992
Anche nella disciplina prevista dal nuovo codice di procedura penale l’attività del pubblico ministero in sede esecutiva conserva natura essenzialmente amministrativa e non giurisdizionale, per cui è da escludere che il provvedimento di c.d. «cumulo» adottato dal pubblico ministero ai sensi dell’art. 663 c.p.p. acquisti, ancorchè non impugnato, carattere di irrevocabilità, dovendosi, al contrario ritenere che esso vada modificato o sostituito in relazione all’insorgere di fatti nuovi [sopravvenienza di nuovi titoli esecutivi, necessità di applicazione o di revoca di benefici, etc.], i quali impongano la ridefinizione della pena unica da espiare.
In caso di pene inflitte con plurime sentenze per reati commessi, in parte, prima dell’inizio della espiazione e, in parte, nel corso di questa, occorre unificare anzitutto quelle relative a tutti i reati del primo gruppo e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi nel corso dell’espiazione, secondo il loro ordine cronologico, comprendendo in ciascuno dei cumuli parziali la porzione di pena determinata con il cumulo precedente, che doveva ancora essere espiata alla data di commissione del nuovo reato, unitamente alla pena relativa a quest’ultimo, e così via fino all’ultimo dei reati per cui è intervenuta condanna.
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