Cass. pen. n. 721 del 25 marzo 1992
Testo massima n. 1
Ai fini previsti dall'art. 663 c.p.p. sono concorrenti e cumulabili tra loro le pene che, sebbene inflitte in sede di cognizione per reati diversi, sono riferibili nella fase esecutiva a tutti i reati predetti per il fatto che — e nella parte in cui — sono ancora da scontare alla data di commissione dell'ultimo di essi.
Testo massima n. 2
Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al pubblico ministero che procede alle indagini e non al giudice.
Testo massima n. 3
In tema di sequestro probatorio, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., come sostituito ad opera dell'art. 10 lett. a) del decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, nel corso delle indagini preliminari competente a provvedere sulla richiesta di restituzione delle cose sequestrate è il pubblico ministero. Al giudice per le indagini preliminari è, invece, attribuita la cognizione a provvedere, nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., sulle opposizioni proposte dagli interessati contro il decreto del pubblico ministero che accoglie o nega la richiesta di restituzione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento adottato dal giudice per le indagini preliminari che aveva disposto, adottando la procedura de plano, la restituzione delle cose sequestrate).