12 Mag Art. 665 — Giudice competente
1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato
2. Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.
3. Quando vi è stato ricorso per cassazione [ 606 ] e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.
4. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.
4-bis. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio .
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”22″]
Massime correlate
Cass. pen. n. 16960/2018
In tema di procedimento di esecuzione, ai fini della determinazione del giudice competente in rapporto al titolo di condanna divenuto definitivo per ultimo, deve aversi riguardo esclusivamente al momento in cui la domanda dell’interessato perviene, mediante deposito o ricezione del plico raccomandato inviato per posta, nella cancelleria del giudice, senza che abbia rilievo l’anteriore deposito dell’atto nella segreteria del pubblico ministero che concretamente cura l’esecuzione, valendo esso come mera sollecitazione al medesimo ad esprimere il proprio parere sull’istanza.
Cass. pen. n. 9547/2018
In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento, a condizione che tale sentenza comporti effetti esecutivi per effetto dei quali deve essere inserita nel casellario giudiziale oppure, pur non dovendo essere inserita nel casellario giudiziale, contenga statuizioni geneticamente idonee ad investire il giudice dell’esecuzione.
Cass. pen. n. 5153/2018
In tema di procedimento di esecuzione, nel caso in cui la sentenza di appello, confermativa della decisione di primo grado, sia stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione in relazione ad un solo capo, il giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio espresso dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 5146/2018
Il giudice dell’esecuzione competente, nel caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio. [In motivazione la Corte ha osservato che l’interpretazione si fonda, oltre che sul dato letterale dell’art. 665, comma 3, cod. proc. pen., sul principio ordinamentale dell’unicità del giudice dell’esecuzione].
Corte cost. n. 57121/2017
In tema di incidente di esecuzione, sussiste la competenza del giudice di appello nel caso in cui la sentenza emessa in secondo grado abbia rideterminato la pena per effetto di patteggiamento non ammesso dal giudice di primo grado, atteso che la decisione pronunciata in sede di impugnazione, nell’operare una diversa valutazione in merito alla congruità della pena, riforma la prima sentenza in maniera sostanziale.
Cass. pen. n. 10676/2015
Nei procedimenti con pluralità di imputati, la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata, in forza del principio dell’unitarietà dell’esecuzione, non solo rispetto a coloro per i quali la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a coloro nei cui confronti la decisione sia stata confermata, pure quando la riforma sostanziale consiste nel proscioglimento di una persona diversa dall’istante.
Cass. pen. n. 5689/2015
Nel caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte con titoli di condanna emessi dal giudice ordinario e dal giudice militare, la giurisdizione in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena spetta al giudice ordinario anche se il beneficio è stato concesso dal giudice militare in virtù del principio della preminenza della giurisdizione ordinaria di cui all’art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., in quanto la giurisdizione militare trova esplicazione solo quando sia il titolo di condanna concessivo del beneficio sia quello determinativo della sua revoca promanano dal giudice militare.
Cass. pen. n. 2290/2014
La regola dettata dall’art. 665, comma quarto-bis, cod. proc. pen., per la quale la competenza in ordine all’esecuzione di più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale appartiene in ogni caso al collegio, è riferita alla sola ipotesi di pluralità di provvedimenti pronunciati dallo stesso tribunale, ma non si estende a quelli adottabili dal giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare nè a quelli assunti dalla Corte d’Assise. [In applicazione del principio, la S.C. ha risolto il conflitto dichiarando, ai sensi dell’art. 665, comma quarto, cod. proc., pen., la competenza del Giudice dell’udienza preliminare quale giudice che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima].
Cass. pen. n. 34627/2013
La competenza a provvedere sulla confisca del bene sequestrato, in mancanza di una decisione da parte del giudice di cognizione, appartiene al giudice dell’esecuzione che, nella ipotesi di conferma della sentenza impugnata da parte del giudice di appello, va individuato, ai sensi dell’art. 665, comma secondo cod. proc. pen, nel giudice di primo grado
Cass. pen. n. 30004/2013
L’art. 665, comma quarto, c.p.p. allorchè, in caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, attribuisce la competenza al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce ai soli provvedimenti di condanna [anche eventualmente a pena non eseguibile], gli unici per i quali è prevista l’attivazione del procedimento esecutivo. [In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non fosse competente in sede esecutiva il giudice che per ultimo aveva emesso sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato].
Cass. pen. n. 26692/2013
Spetta al giudice di appello, e non a quello di primo grado, la competenza a provvedere quale giudice dell’esecuzione quando la sentenza di appello abbia mutato la qualificazione giuridica del fatto. [Fattispecie in cui la Corte di appello aveva riqualificato il fatto, ritenuto in primo grado quale concorso esterno in associazione mafiosa, come partecipazione alla medesima associazione].
Cass. pen. n. 21681/2013
Nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza a provvedere “in executivis” è del giudice di appello non solo rispetto agli imputati per i quali la sentenza di primo grado sia stata sostanzialmente riformata, ma anche per quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
Cass. pen. n. 2151/2012
In tema d’esecuzione, il giudice competente a provvedere sull’applicazione dell’indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
Cass. pen. n. 2141/2012
In tema d’esecuzione, il giudice competente a provvedere sulla richiesta del riconoscimento della continuazione in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi è sempre quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione non riguarda la sentenza da lui emessa.
Cass. pen. n. 5834/2011
È affetta da nullità di ordine generale, assoluta ed insanabile, l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, resa a seguito di udienza camerale fissata per la trattazione di separate istanze, poi riunite, nel caso di mancata notifica all’interessato dell’avviso di fissazione relativamente ad una di esse. [Fattispecie nella quale l’avviso, notificato al condannato ed al difensore, riguardava l’incidente di esecuzione promosso dal P.M. per la revoca della sospensione condizionale e non anche quello promosso dal condannato, tendente al riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, oggetto del provvedimento di rigetto].
Cass. pen. n. 10415/2010
Per il principio dell’unitarietà’ dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere “in executivis” va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata. [Nella specie, la corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado, assolvendo un imputato, ma aveva confermato integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. La Corte ha ritenuto la competenza del giudice di secondo grado in relazione all’esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello].
Cass. pen. n. 8104/2010
La regola secondo cui giudice dell’esecuzione è, in caso di riforma della sentenza di primo grado, il giudice d’appello, opera anche nel caso di riunione di procedimenti in sede di appello, a nulla rilevando che detta riforma riguardi il procedimento diverso da quello interessato dal procedimento di esecuzione.
Cass. pen. n. 45481/2008
Nel caso di cosiddetto patteggiamento della pena in appello, che abbia condotto a una riforma della sentenza di primo grado esclusivamente “quoad poenam”, la competenza “in executivis” spetta al giudice di primo grado.
Cass. pen. n. 5581/2008
In tema di esecuzione, la regola secondo cui, allorquando i provvedimenti da eseguire siano stati emessi da giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto esecutivo per ultimo, opera anche nel caso in cui il giudice diverso sia il tribunale per i minorenni.
Cass. pen. n. 16494/2004
La disposizione contenuta nell’art. 665, comma terzo, c.p.p., secondo la quale, quando sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio, giudice competente per l’esecuzione è sempre il giudice di rinvio, ha una portata generale e opera, in ossequio al principio dell’unicità dell’esecuzione, anche qualora l’annullamento riguardi soltanto alcuni degli imputati.
Cass. pen. n. 495/2004
La disposizione contenuta nell’art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, anche prima che il giudizio di rinvio sia stato definito.
Cass. pen. n. 9017/2003
Nel caso di sentenza emessa a seguito di c.d. “patteggiamento della pena in appello” che abbia condotto a una riforma di quella di primo grado esclusivamente quoad poenam, giudice competente a decidere gli incidenti di esecuzione proposti nei confronti della sentenza di appello è quello di primo grado.
Cass. pen. n. 5473/2003
Ai fini dell’individuazione del giudice dell’esecuzione e, conseguentemente, del pubblico ministero competente ad eseguire la condanna, si deve avere riguardo alla regola stabilita dall’art. 665, comma 2, c.p.p. anche nel caso di cd. «patteggiamento della pena in appello», in cui la competenza in executivis si radica in capo al giudice di primo grado quando la decisione sia stata riformata in appello soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, mentre spetta a quello di appello in ogni altro caso. [Fattispecie nella quale si è ritenuta la competenza del giudice di primo grado, la cui sentenza era stata modificata in appello a seguito di patteggiamento della pena solo in ordine alla misura di quest’ultima].
Cass. pen. n. 5049/2003
La disposizione contenuta nell’art. 665, comma 3, ultima parte, c.p.p. detta una speciale e autonoma regola attributiva della competenza in executivis che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell’esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 45826/2001
In tema di esecuzione, il principio secondo cui la competenza per l’esecuzione appartiene al giudice di secondo grado con riferimento a tutti gli imputati anche nella ipotesi che la sentenza abbia riformato solo per alcuni di essi la condanna inflitta in primo grado opera nel presupposto che la riforma della precedente decisione consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l’intervento del giudice di esecuzione, e non anche quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri. [Fattispecie in cui la Corte ha fissato la competenza del giudice di primo grado in ordine all’esecuzione della sentenza nella parte relativa alla condanna inflitta e quindi confermata in grado di appello].
Cass. pen. n. 25966/2001
Il comma 4 bis dell’art. 665 c.p.p. [introdotto dal D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51] secondo cui se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio, mira a disciplinare una sorta di competenza interna, in sede esecutiva, nell’ambito di un organo unico, quale è il tribunale; ne consegue che detta norma, che deroga a quella contenuta nel comma 4 del medesimo articolo [che stabilisce la competenza all’esecuzione nel caso di provvedimenti emessi da più giudici], non è attributiva di competenza territoriale, ma trova applicazione solo quando si tratta di provvedimenti emessi dallo stesso tribunale, inteso come stesso ufficio giudiziario, in composizione monocratica o collegiale.
Cass. pen. n. 4914/2000
La regola stabilita dal comma 4 bis dell’art. 665 c.p.p., secondo cui, qualora l’esecuzione riguardi provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, competente a decidere sulle relative questioni è in ogni caso il collegio, trova applicazione anche nel caso in cui trattisi di provvedimenti non emessi dallo stesso tribunale. [Nella specie, in applicazione di tale principio, risultando che l’ultima sentenza di condanna era stata pronunciata dal pretore, le cui competenze erano poi passate ex lege al tribunale in composizione monocratica, e la penultima era stata pronunciata da altro tribunale in composizione collegiale, la S.C. ha ritenuto che la competenza fosse da attribuire a quest’ultimo organo].
Cass. pen. n. 4825/2000
In tema di determinazione del giudice competente per l’esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficiente, ai fini dell’applicazione dell’art. 665, comma quarto, c.p.p., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l’esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull’esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all’art. 665 c.p.p., secondo cui competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.
Cass. pen. n. 3755/2000
L’art. 665, comma 4 bis, nello stabilire che, qualora l’esecuzione riguardi più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica o collegiale, è competente in ogni caso il collegio, intende riferirsi al solo caso che trattisi di provvedimenti emessi dal medesimo tribunale, applicandosi altrimenti la regola generale di cui al comma 4, prima parte del citato art. 665 c.p.p., secondo cui la competenza è attribuita al giudice [quale che esso sia], che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo.
Cass. pen. n. 3756/2000
Qualora la corte d’appello abbia riformato la sentenza del pretore soltanto in relazione all’ordine di demolizione [nella specie eliminato a seguito di concessione in sanatoria intervenuta nelle more del giudizio di secondo grado], confermando, nel resto, la decisione di condanna per reato urbanistico, giudice dell’esecuzione competente è il tribunale in composizione monocratica.
Cass. pen. n. 2277/2000
Per il principio dell’unitarietà dell’esecuzione, nei procedimenti con pluralità di imputati la competenza del giudice di appello a provvedere in executivis va affermata non solo rispetto a quelli per cui la sentenza di primo grado è stata sostanzialmente riformata, ma anche rispetto a quelli che non abbiano eventualmente proposto impugnazione o nei cui confronti la decisione di primo grado sia stata confermata.
Cass. pen. n. 396/2000
Allorché la sentenza pronunciata nei confronti di più soggetti sia stata riformata in appello con l’assoluzione di taluno di essi, modificandosi per altri la pena per effetto di una diversa qualificazione giuridica di uno o più reati legati al vincolo della continuazione, ricorre una modificazione della prima decisione che radica la competenza per l’esecuzione nel giudice di appello, dato che la diversa determinazione della pena non rappresenta la decisione principale di detto giudice, ma deriva da una diversa valutazione del fatto-reato originariamente contestato.
Cass. pen. n. 6270/1999
Il principio secondo il quale, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, la competenza spetta, per tutti, al giudice che ha pronunciato quello divenuto irrevocabile per ultimo, opera anche se tale provvedimento sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari. [Fattispecie relativa a riconoscimento in sede esecutiva della continuazione tra più reati, nessuno dei quali compresi nella pronuncia del Gip].
Cass. pen. n. 5269/1999
Nel caso di procedimenti esecutivi instaurati prima del 2 giugno 1999 — data a decorrere dalla quale è diventato efficace, ai sensi dell’art. 247 comma 1, del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 51 e successive modificazioni, il comma 4 bis dell’art. 665 c.p.p., introdotto dall’art. 206 del citato decreto legislativo, in base al quale «se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è in ogni caso attribuita al collegio» — il giudice dell’esecuzione competente va individuato, ai sensi dell’art. 219 del medesimo provvedimento normativo, sulla base della disciplina previgente. Pertanto, qualora l’esecuzione abbia ad oggetto più provvedimenti, l’ultimo dei quali sia stato pronunciato dal giudice per le indagini preliminari, questi è il giudice dell’esecuzione competente.
Cass. pen. n. 3890/1999
La determinazione della posizione esecutiva di un soggetto nei cui confronti siano state pronunciate più sentenze di condanna deve essere necessariamente unitaria e far capo, quindi, a un unico giudico, da individuare sulla base dei criteri fissati dall’art. 665, comma quarto, c.p.p. Detto giudice è funzionalmente competente a provvedere su ogni questione attinente l’esecuzione di una qualsiasi tra le varie sentenze di condanna, indipendentemente dal fatto che detta sentenza sia, o non, compresa nel provvedimento di cumulo e che la relativa pena sia stata, o non, espiata o risulti in altro modo estinta. [Fattispecie in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva].
Cass. pen. n. 3394/1999
Agli effetti di quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma dell’art. 665 c.p.p., il giudice per le indagini preliminari presso la pretura non può qualificarsi, rispetto al pretore del dibattimento, come «altro giudice ordinario», la cui competenza in materia esecutiva prevarrebbe in ogni caso rispetto a quella del pretore, in quanto, come emerge anche dalla disciplina dettata al riguardo dall’ordinamento giudiziario [artt. 31, 35, 39, 40 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12], il giudice per le indagini preliminari ed il pretore dibattimentale fanno parte di uno stesso ufficio giudiziario, ancorché siano costituite sezioni distaccate della pretura circondariale. [Nella specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era rappresentato dalla sentenza pronunciata dal pretore della sezione distaccata, ed occorreva in sede esecutiva pronunciarsi sulla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale emesso dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. Nell’enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha determinato la competenza del pretore circondariale].
Cass. pen. n. 374/1999
Anche quando la sentenza da ultimo divenuta irrevocabile riguardi una pena dichiarata estinta dallo stesso giudice che l’ha pronunciata, permane la competenza esecutiva di quest’ultimo, in quanto la sua eventuale ineseguibilità in concreto, anche per l’intervento di cause estintive della pena, non incide sull’attribuzione della competenza. Ed invero, in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un determinato soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne dallo stesso riportate e i provvedimenti che “ab origine” si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, in quanto sottoponibili a valutazione in ordine all’oggetto dello specifico provvedimento richiesto al giudice dell’esecuzione, sicché deve ritenersi che l’esecuzione concerna certamente anche tali pronunzie, quale che sia, poi, la loro possibile, effettiva attuazione, con conseguente necessità di considerare le stesse anche al fine della determinazione del giudice competente per l’esecuzione.
Cass. pen. n. 2685/1998
La regola stabilita dall’art. 665, comma 3, c.p.p., ultima parte, secondo cui, quando vi è stato annullamento con rinvio, giudice dell’esecuzione competente è quello di rinvio, non opera nel caso in cui, essendo stata annullata con rinvio una sentenza d’appello, il giudice d’appello, in sede di rinvio, abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l’abbia riformata soltanto con riguardo alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Non vi è, infatti, ragione, in siffatta ipotesi, di discostarsi dalla disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art. 665 secondo cui, in presenza di statuizioni come quelle summenzionate, giudice dell’esecuzione competente è quello di primo grado; e ciò avuto riguardo al principio che il giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 2, c.p.p., è investito degli «stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata», di tal che, anche in sede di esecuzione, non vi è ragione di attribuirgli competenze che a quest’ultimo non sarebbero spettate.
Cass. pen. n. 1224/1998
Quando nei confronti di un soggetto sono state emesse più sentenze di condanna, competente a provvedere in sede di esecuzione è sempre il giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna divenuta irrevocabile per ultima: trattasi di competenza funzionale, assoluta ed inderogabile, la cui violazione è rilevabile di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. [Fattispecie relativa ad applicazione dell’amnistia]
Cass. pen. n. 637/1998
L’art. 665, comma terzo, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l’art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell’esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l’esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello. [Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra corte d’appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza in executivis del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata].
Cass. pen. n. 6257/1998
La competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale ed è perciò assoluta e inderogabile: ogni sua violazione, pertanto, non solo può essere dedotta dalla parte interessata, pubblica o privata, nell’ambito dello stesso contesto procedimentale senza preclusioni temporali, mediante i normali criteri apprestati dal legislatore, ma può essere rilevata di ufficio anche in sede di ricorso per cassazione. [Fattispecie relativa a sentenza della Corte d’appello reiettiva dell’opposizione del P.G. — erroneamente ritenuta tardiva — avverso sua precedente pronuncia che aveva applicato il condono in sede esecutiva, pur dovendosi individuare nel tribunale il giudice dell’esecuzione della sentenza, che era stata modificata solo quoad poenam.
Cass. pen. n. 949/1997
In caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, l’ultimo dei quali pronunciato da un giudice per le indagini preliminari, spettano a quest’ultimo le funzioni di giudice dell’esecuzione. Ed invero, il giudice a cui spetta di provvedere [nella specie, ai sensi dell’art. 671 c.p.p.] va sempre individuato in quello che ha pronunciato la condanna ultima in assoluto, anche se i fatti criminosi che ne sono oggetto non sono da prendere in considerazione ai fini della deliberazione da adottare.
Cass. pen. n. 3740/1996
È inammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale, avente ad oggetto la individuazione nell’uno o nell’altro di detti organi, in caso di pluralità di provvedimenti da eseguire, del giudice dell’esecuzione competente, ai sensi dell’art. 665, comma 4, c.p.p.
Le funzioni di giudice dell’esecuzione, in caso di sentenza pronunciata dal giudice per le indagini preliminari, spettano a quest’ultimo. [Sulla base di tale principio, in caso in cui vi era pluralità di provvedimenti eseguibili, il giudice dell’esecuzione competente, ai sensi dell’art. 665, comma 4, c.p.p., è stato individuato nel medesimo Gip]
Cass. pen. n. 2262/1996
Allorché la sentenza del pretore sia stata modificata in appello soltanto in relazione alla quantificazione della pena, giudice dell’esecuzione è il pretore medesimo, salvo che l’esecuzione concerna anche altri provvedimenti emessi da giudici ordinari diversi dal pretore, nel qual caso giudice dell’esecuzione è il giudice, diverso dal pretore, che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. [Fattispecie in cui è stata ritenuta la competenza della corte d’assise, che la S.C. ha escluso possa qualificarsi, agli effetti di cui all’art. 665, ultimo comma, c.p.p., giudice speciale].
Cass. pen. n. 1125/1996
In forza del criterio stabilito dall’art. 665, comma quarto, c.p.p., il giudice che deve provvedere, in sede esecutiva, alla applicazione o alla revoca dei benefici indicati negli artt. 672 e 674 c.p.p., come pure alla risoluzione degli incidenti relativi alla unificazione delle pene concorrenti, va individuato in quello che ha pronunciato la sentenza di condanna ultima in assoluto, ancorché questa non sia compresa nel cumulo, dovendo ogni questione che incide sull’esecuzione penale essere decisa dall’unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore.
Cass. pen. n. 3947/1995
L’art. 665, comma 4, c.p.p., secondo il quale se l’esecuzione concerne più provvedimenti diversi è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, si riferisce esclusivamente ad organi giurisdizionali aventi giurisdizione penale piena, tra i quali non può ricomprendersi il giudice per le indagini preliminari; a tale giudice infatti è assegnata una funzione di garanzia e di controllo e non è investito dalla trattazione unitaria del procedimento, ma interviene in forma saltuaria, a specifica richiesta del pubblico ministero e delle parti private, con competenza limitata ai provvedimenti previsti dalla legge. Ne deriva che, anche in tema di esecuzione, per quanto non espressamente disposto dal giudice per le indagini preliminari è carente di competenza, spettando questa, in via generale, esclusivamente al tribunale in cui tal giudice è incardinato, con l’ulteriore conseguenza, in ipotesi di esecuzione concernente più provvedimenti, adottati da giudici diversi, l’ultimo dei quali divenuto irrevocabile sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, che la competenza a provvedere sulle relative questioni spetta al tribunale presso il quale detto giudice opera.
Cass. pen. n. 3105/1995
Il disposto dell’art. 665 comma 3 — secondo cui, quando è stato pronunciato dalla Corte di cassazione l’annullamento con rinvio, competente a conoscere dell’esecuzione è il giudice di rinvio — opera anche nell’ipotesi in cui tale ultimo giudice abbia confermato la sentenza di primo grado.
Cass. pen. n. 3377/1994
La competenza in materia di esecuzione, nelle ipotesi di annullamento con rinvio [totale o parziale], appartiene al giudice di rinvio, in base al principio di unicità del giudice della esecuzione, che esprime l’esigenza di attribuire ad un unico giudice la esecuzione di una decisione giurisdizionale concernente tutti i coimputati ovvero tutte le imputazioni ascritte al medesimo imputato.
Cass. pen. n. 3577/1994
In tema di misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose o assimilate, quando, a seguito di appello, il giudice del gravame abbia disposto una parziale revoca del sequestro e della confisca cui erano stati assoggettati in primo grado i beni del proposto, la competenza ad autorizzare la presentazione, da parte dell’amministratore nominato ai sensi dell’art. 2 sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, della richiesta di cancellazione dell’annotazione dei suddetti vincoli dai pubblici registri immobiliari spetta, non trattandosi di attività connessa agli specifici compiti di gestione affidati al detto amministratore [per la quale vige la competenza funzionale del tribunale], alla corte d’appello, quale giudice dell’esecuzione, secondo la regola generale fissata dall’art. 665, comma 2, c.p.p.
Cass. pen. n. 2634/1994
La norma dell’art. 665 c.p.p., applicabile sia con riguardo all’esecuzione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria ordinaria, sia con riguardo all’esecuzione dei provvedimenti del giudice militare, in forza del rinvio operato dall’art. 402 c.p.m.p., disciplina, oltre alla competenza funzionale – all’interno di ciascuno dei detti ordinamenti – del giudice dell’esecuzione, anche, e in primo luogo, in quanto operante in entrambi, la rispettiva giurisdizione. Ne consegue che, allorché si tratti dell’esecuzione di una sentenza di condanna pronunciata dall’autorità giudiziaria ordinaria, alla stessa autorità, in qualità di tribunale di sorveglianza, spetta, in via di principio, provvedere in ordine alle domande di affidamento in prova al servizio sociale e di liberazione anticipata, così come, in via di principio, e in forza delle stesse norme, compete, al contrario, al tribunale militare di sorveglianza provvedere sulle medesime domande, presentate di seguito e con riferimento a sentenza di condanna pronunciata da tribunale militare. [Nella specie è stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’interessato, condannato dal giudice ordinario per reati comuni, aveva chiesto e ottenuto, ai sensi dell’art. 79, L. 1° aprile 1981, n. 121, di espiare la pena in carcere militare].
Cass. pen. n. 1056/1994
L’art. 665, terzo comma, c.p.p., riproducendo sostanzialmente l’art. 629 del codice di rito abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell’esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l’esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l’annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello.
Cass. pen. n. 990/1994
Il principio secondo cui, quando la sentenza di condanna pronunciata in primo grado nei confronti di più soggetti sia stata riformata dal giudice di secondo grado con riguardo soltanto a taluno di essi, la competenza in materia di esecuzione appartiene per tutti al giudice di secondo grado, opera nel presupposto che la riforma della decisione di primo grado consista in una statuizione comunque suscettibile di richiedere l’intervento del giudice dell’esecuzione; il che non si verifica quando il giudice di secondo grado si sia limitato ad assolvere taluno degli imputati condannati in prime cure, confermando integralmente la pronuncia di condanna nei confronti degli altri.
Cass. pen. n. 911/1994
Nei riguardi di un soggetto che abbia riportato una pluralità di provvedimenti definitivi di condanna da giudici diversi, non si può addivenire ad applicazione di amnistia impropria, di indulto, né, in genere, a declaratoria di estinzione del reato o di pena per una qualsiasi causa, se non si sia tenuto conto del complesso delle sanzioni irrogate al condannato, nonché delle pene espiate o comunque estinte, giacché in vista della determinazione, necessariamente unitaria, della posizione esecutiva di un soggetto, occorre comunque prendere in esame tutte le condanne allo stesso inflitte, nonché i provvedimenti che ab origine si presentino come potenzialmente suscettibili di esecuzione, dovendosi verificare se si debbano applicare o revocare benefici o se vi sia luogo a riconoscimento di fungibilità. Ne consegue che giudice competente a provvedere sull’applicazione dell’amnistia o di indulto in favore di un soggetto raggiunto da più condanne emesse da giudici diversi, deve sempre essere quello che ha pronunciato il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile, ancorché questo sia già stato eseguito, o non venga richiamato nella richiesta di estinzione del reato o della pena, ed anche quando la richiesta concerna una sola condanna e questa non sia coinvolta in un provvedimento di cumulo, costituendo il cumulo, pur se non formalizzato, il necessario presupposto del procedimento logico-giuridico che la decisione del giudice postula.
Cass. pen. n. 342/1994
Ha carattere esclusivo e funzionale la competenza del tribunale che abbia disposto l’applicazione della misura di prevenzione di natura patrimoniale in ordine all’adozione di tutti quei provvedimenti riguardanti la custodia, la conservazione e la gestione dei beni sequestrati o eventualmente confiscati. Ne consegue che è irrilevante, ai fini della determinazione del giudice competente per l’esecuzione, la circostanza che il provvedimento di sequestro e di confisca dei beni appartenenti a soggetti sorvegliati adottato dal tribunale sia stato riformato dalla corte d’appello, non trovando applicazione in materia l’art. 665 c.p.p.
Cass. pen. n. 4696/1994
Il criterio di individuazione del giudice dell’esecuzione competente nel giudice medesimo che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, somministrato dal n. 5 dell’art. 665 c.p.p., trova applicazione quando l’esecuzione riguardi più titoli emessi da giudici diversi o una pena già cumulata con altre non inflitte dal medesimo giudice, e non allorché l’esecuzione, pur in presenza di più sentenze di condanna, titoli esecutivi emessi dal medesimo giudice. In questo caso si deve avere riguardo al criterio di individuazione del giudice competente, esposto nel n. 1 dell’art. 665 cit., identificabile in quello stesso che ha deliberato: provvedimenti ai quali solamente si riferisce e nel cui ambito si esaurisce la questione dedotta in executivis. [Fattispecie relativa all’applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a pene inflitte con sentenze irrevocabili dal medesimo giudice].
Cass. pen. n. 4142/1993
Allorquando un soggetto abbia subito più condanne definitive da giudici diversi, al giudice del provvedimento che, all’atto dell’assunzione della decisione esecutiva, risulta divenuto irrevocabile per ultimo [quale che di questo sia il contenuto concreto e persino se esso sia stato già eseguito] compete di provvedere all’esecuzione delle varie sentenze e decreti, anche di quelle emesse da giudici diversi. Egli perciò assume tutte le decisioni spettanti al giudice dell’esecuzione riguardo a tutti i provvedimenti da eseguire, da qualsiasi giudice siano stati deliberati, anche se la questione da risolvere riguardi uno solo dei provvedimenti da eseguire.
Cass. pen. n. 4459/1992
Allorquando un soggetto abbia subito più condanne definitive da giudici diversi, l’applicazione della revoca del condono spetta sempre, ex art. 665 comma quarto, c.p.p., al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto per ultimo irrevocabile, anche quando la richiesta di revoca si riferisce ad una singola condanna non ancora cumulata.
Cass. pen. n. 3638/1992
Il principio, dettato in via generale, quanto alla competenza del giudice dell’esecuzione è quello della cognizione del giudice che abbia deliberato il provvedimento da eseguirsi, con deroga a tale criterio nel caso in cui l’esecuzione riguardi una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, Il che, peraltro, si verifica, non soltanto quando venga in questione la necessità di decidere in ordine al concreto adempimento di più pretese punitive nei confronti del singolo soggetto, ma anche quando le conseguenze della decisione richiesta per definire l’incidente, pur riguardando questa un singolo provvedimento, incida sull’esecuzione di una pluralità di provvedimenti da attuarsi o in corso di attuazione; e cioè allorchè, nella presenza del presupposto di cui all’art. 633, primo comma, c.p.p., si sia determinata la pena da eseguire attraverso il cumulo di tutte quelle irrogate con sentenze di condanna diverse, perchè dall’eventuale modificazione anche di una sola di esse ne deriverà necessariamente una variazione del calcolo complessivo finale.
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