Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2685 del 20 agosto 1998

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2685 del 20 agosto 1998

Testo massima n. 1

La regola stabilita dall’art. 665, comma 3, c.p.p., ultima parte, secondo cui, quando vi è stato annullamento con rinvio, giudice dell’esecuzione competente è quello di rinvio, non opera nel caso in cui, essendo stata annullata con rinvio una sentenza d’appello, il giudice d’appello, in sede di rinvio, abbia confermato la sentenza di primo grado ovvero l’abbia riformata soltanto con riguardo alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Non vi è, infatti, ragione, in siffatta ipotesi, di discostarsi dalla disciplina generale fissata dal comma 2 del citato art. 665 secondo cui, in presenza di statuizioni come quelle summenzionate, giudice dell’esecuzione competente è quello di primo grado; e ciò avuto riguardo al principio che il giudice di rinvio, ai sensi dell’art. 627, comma 2, c.p.p., è investito degli «stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata», di tal che, anche in sede di esecuzione, non vi è ragione di attribuirgli competenze che a quest’ultimo non sarebbero spettate.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze